Art. 3.
  1.  Nella  seconda fase, Telecom Italia e' autorizzata ad apportare
ulteriori  modifiche,  da  calcolare  con riferimento alle condizioni
economiche   in   vigore   antecedentemente   all'applicazione  delle
modifiche  di  cui  al  precedente  art. 2, nel rispetto dei seguenti
criteri:
    a) diminuzione  dei  prezzi  per il traffico distrettuale pari al
3,5%;
    b) diminuzione  dei prezzi per il traffico interdistrettuale pari
al 19,3%;
    c) incremento dei prezzi per il traffico urbano pari al 36%;
    d) incremento  dei  prezzi  per il traffico internazionale pari a
0,5%.
  2.  L'Autorita'  dispone che l'applicazione delle variazioni di cui
al  precedente comma 1 decorra a partire dal 1o settembre 2000, salvo
quanto disposto all'art. 4, comma 1, del presente provvedimento.