Art. 3. 1. Nella seconda fase, Telecom Italia e' autorizzata ad apportare ulteriori modifiche, da calcolare con riferimento alle condizioni economiche in vigore antecedentemente all'applicazione delle modifiche di cui al precedente art. 2, nel rispetto dei seguenti criteri: a) diminuzione dei prezzi per il traffico distrettuale pari al 3,5%; b) diminuzione dei prezzi per il traffico interdistrettuale pari al 19,3%; c) incremento dei prezzi per il traffico urbano pari al 36%; d) incremento dei prezzi per il traffico internazionale pari a 0,5%. 2. L'Autorita' dispone che l'applicazione delle variazioni di cui al precedente comma 1 decorra a partire dal 1o settembre 2000, salvo quanto disposto all'art. 4, comma 1, del presente provvedimento.