Art. 4.
  Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare   sara'   effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il
1o giugno  2000,  al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per trentuno giorni.
  A  tal  fine,  la  Banca  d'Italia  provvedera'  ad inserire in via
automatica    detti    regolamenti    nella   procedura   giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
  In  applicazione  dell'art.  8,  primo  comma,  del  citato decreto
legislativo  n.  213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio
statale  del  controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi
dietimi,  sulla  base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro
di  lire  1.936,27, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo
giorno 1o giugno 2000.
  A  fronte  di  tali  versamenti, la sezione di Roma della tesoreria
provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  Capo  X, capitolo 5100
(unita' previsionale di base 6.4.1, art. 3, per l'importo relativo al
controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita' previsionale
di  base  6.2.6.  art.  3, per quello relativo ai dietimi d'interesse
dovuti, al lordo.