Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori relative alla tranche di cui al primo
comma  del  precedente  art.  1, dovranno pervenire, con l'osservanza
delle  modalita'  indicate  negli  artticoli 6 e 7 del citato decreto
ministeriale del 13 aprile 2000, entro le ore 13 del giorno 31 maggio
2000.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli artticoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 13 aprile 2000.
Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.