Art. 3. Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni.