Art. 2.
  1. Le  istituzioni  come  sopra  individuate  sono  trasferite alle
regioni di rispettiva appartenenza territoriale.
  2. I  trasferimenti  hanno effetto a decorrere dall'anno scolastico
2000-2001, secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in
vigore   del   decreto   legislativo   31 marzo  1998,  n.  112,  con
salvaguardia  della  prosecuzione degli studi per gli alunni iscritti
nell'anno  precedente,  ai  sensi dell'art. 144, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.