Art. 3.
  1. Tramite  accordi  conclusi  in sede di Conferenza Stato-regioni,
gli  uffici scolastici insistenti nei territori in cui sono insediate
le   istituzioni  di  cui  all'art.  1  del  presente  provvedimento,
definiscono  con  le  regioni  destinatarie  dei  trasferimenti delle
istituzioni medesime, l'attivazione di appositi corsi integrativi, in
conformita'  di  quanto  previsto dall'art. 142, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo n. 112/1998.