Art. 3. 1. Tramite accordi conclusi in sede di Conferenza Stato-regioni, gli uffici scolastici insistenti nei territori in cui sono insediate le istituzioni di cui all'art. 1 del presente provvedimento, definiscono con le regioni destinatarie dei trasferimenti delle istituzioni medesime, l'attivazione di appositi corsi integrativi, in conformita' di quanto previsto dall'art. 142, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 112/1998.