Art. 4.
  1. Con  separato  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
si  provvede  all'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie,
umane,  organizzative  e  strumentali  da  trasferire alle regioni in
attuazione  dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art.
145 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
    Roma, 13 marzo 2000

                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                              Il Ministro per la funzione pubblica
                                            Bassanini