Art. 4. 1. Con separato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede all'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali da trasferire alle regioni in attuazione dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 145 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Roma, 13 marzo 2000 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini