Art. 4. Norme per la viticoltura 4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Conegliano-Valdobbiadene", devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti ben esposti ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana e di quelli di bassa pianura. 4.2 - Densita' d'impianto. I nuovi impianti e reimpianti messi a dimora dopo l'approvazione del presente disciplinare di produzione, devono avere una densita' minima di 2.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata. 4.3 - Forme di allevamento. I sesti d'impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' in uso nella zona, a spalliera semplice o doppia. Sono vietate le forme di allevamento espanse (tipo raggi). La regione puo' consentire diverse forme di allevamento, qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 4.4 - Sistemi di potatura. Con riferimento ai suddetti sistemi di allevamento della vite, la potatura deve essere quella tradizionale e, comunque i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. 4.5 - Irrigazione e forzatura. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.6 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti: "Conegliano-Valdobbiadene", resa uva ettaro t 14; titolo alcolometrico volumico 9,5% vol. Per il "Conegliano-Valdobbiadene" destinato alla produzione dello spumante e del frizzante, la resa uva ettaro e' di t 14; titolo alcolometrico volumico 9,0% vol. Per la sottozona: "Superiore Cartizze", produzione uva t 12; titolo alcolometrico volumico 10,0% vol. Per il "Superiore di Cartizze" destinato alla produzione dello spumante e del frizzante, la resa uva ettaro t 12; titolo alcolometrico volumico 9,5% vol. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La regione Veneto, per richiesta motivata delle categorie interessate e previo parere espresso dal Comitato tecnico consultivo per la viti vinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, puo' stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche con riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.