Art. 4.
                      Norme per la viticoltura
4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  del vino "Conegliano-Valdobbiadene", devono essere quelle
tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve ed
al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
    Sono  pertanto  da  considerare  idonei,  ai fini dell'iscrizione
all'albo, soltanto i vigneti ben esposti ubicati su terreni collinari
con  esclusione  dei  vigneti  di  fondovalle,  di  quelli  esposti a
tramontana e di quelli di bassa pianura.
4.2 - Densita' d'impianto.
    I  nuovi impianti e reimpianti messi a dimora dopo l'approvazione
del  presente  disciplinare  di produzione, devono avere una densita'
minima di 2.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata.
4.3 - Forme di allevamento.
    I  sesti  d'impianto  e  le  forme di allevamento consentiti sono
quelli  gia'  in  uso nella zona, a spalliera semplice o doppia. Sono
vietate le forme di allevamento espanse (tipo raggi).
    La  regione puo' consentire diverse forme di allevamento, qualora
siano  tali  da  migliorare la gestione dei vigneti senza determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
4.4 - Sistemi di potatura.
    Con riferimento ai suddetti sistemi di allevamento della vite, la
potatura deve essere quella tradizionale e, comunque i vigneti devono
essere  governati  in  modo  da  non  modificare  le  caratteristiche
dell'uva, del mosto e del vino.
4.5 - Irrigazione e forzatura.
    E' vietata ogni pratica di forzatura.
    E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.6 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
    La  produzione  massima  di  uva  a ettaro e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:
      "Conegliano-Valdobbiadene", resa uva ettaro t 14;
      titolo alcolometrico volumico 9,5% vol.
    Per il "Conegliano-Valdobbiadene" destinato alla produzione dello
spumante e del frizzante, la resa uva ettaro e' di t 14;
    titolo alcolometrico volumico 9,0% vol.
    Per la sottozona:
      "Superiore Cartizze", produzione uva t 12;
      titolo alcolometrico volumico 10,0% vol.
    Per  il  "Superiore  di Cartizze" destinato alla produzione dello
spumante e del frizzante, la resa uva ettaro t 12;
      titolo alcolometrico volumico 9,5% vol.
    A  detto  limite,  anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa  dovra'  essere  riportata  attraverso  una  cernita  delle uve,
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
    La   regione  Veneto,  per  richiesta  motivata  delle  categorie
interessate  e previo parere espresso dal Comitato tecnico consultivo
per  la  viti vinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con
proprio   provvedimento   da   emanarsi   ogni   anno   nel   periodo
immediatamente  precedente  la vendemmia, puo' stabilire di ridurre i
quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche con
riferimento  a  singole  zone  geografiche,  rispetto  a quelli sopra
fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro   deve   essere   rapportata  alla  superficie  effettivamente
impegnata dalla vite.