Art. 5.
                     Norme per la vinificazione
    Le   operazioni   di   vinificazione   devono  essere  effettuate
all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
    Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni  tradizionali  di
produzione,  e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate
nell'intero  territorio  dei  comuni,  anche  se compresi soltanto in
parte nella zona delimitata.
    Per  quanto  riguarda  la  sottozona  "Superiore di Cartizze", le
operazioni   di  vinificazione  devono  essere  effettuate  entro  il
territorio del comune di Valdobbiadene.
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, tradizionali della zona atte a conferire ai vini le
caratteristiche peculiari.
5.2 - Elaborazione.
    Le  operazioni  di  preparazione  del  vino spumante e frizzante,
ossia  le  pratiche  enologiche  per  la  presa  di  spuma  e  per la
stabilizzazione,  la  dolcificazione  nelle  tipologie  ove  ammessa,
nonche'  le  operazioni  di  imbottigliamento  e  di confezionamento,
devono essere effettuate nel territorio della provincia di Treviso.
    Il     vino    a    denominazione    di    origine    controllata
"Conegliano-Valdobbiadene  elaborato  nella  versione  spumante, puo'
essere  messo  in  commercio  in  tutte  le  tipologie  ammesse dalla
normativa vigente con esclusione dei tipi "extra-brut" e "dolce".
    E'  facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini  di  consentire  che  le  suddette  operazioni  di
preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nella provincia
di   Venezia,  a  condizione  che  in  detti  stabilimenti  le  ditte
interessate  producano  -  da  almeno  10  anni prima dell'entrata in
vigore del decreto del Presidcnte della Repubbiica 12 luglio 1963, n.
930  -  i  vini  spumanti  e frizzanti, utilizzando come vino base il
"Conegliano-Valdobbiadene",  reso  spumante  o frizzante con i metodi
tradizionali in uso nel territorio previsto nel comma precedente.
5.3 - Pratiche tradizionali.
    Nella elaborazione dei vini frizzante e spumante di cui all' art.
1  e' consentita la tradizionale pratica correttiva con vini ottenuti
dalla  vinificazione  di uve Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e
Chardonnay,  da  sole e congiuntamente, in quantita' non superiore al
15%,  provenienti  dalla  zona  delimitata nel precedente art. 3 ed a
condizione  che  il  vigneto, dal quale provengono le uve di Prosecco
usate  nella  vinificazione,  sia  coltivato  in purezza varietale e,
comunque,  che  la  presenza  di  uve  della  varieta' minori, di cui
all'art.  2,  sommata  a quelle dei Pinot e Chardonnay, non superi la
percentuale del 15% sopra indicata.
    A  parziale  deroga  di  quanto previsto nel precedente comma, e'
consentito  per  i  vini  spumanti,  anche l'impiego di vini ottenuti
dalle  varieta'  sopra  citate  provenienti da zone diverse da quella
delimitata  al  precedente  art. 3, purche' la percentuale massima di
tali  prodotti  non  superi  il  10%  del  volume totale del prodotto
oggetto della correzione.
    Per  il prodotto tranquillo, il vino aggiunto con l'esecuzione di
tale   tradizionale   pratica  correttiva  dovra',  comunque,  sempre
sostituire  un'eguale  aliquota di vino di cui all'art. 1, che potra'
essere preso in carico come vino da tavola.
5.4 - Resa uva/vino e vino/ettaro.
    La  resa  massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%
per tutte le tipolgie; per la tipologia spumante essa deve intendersi
al  netto  della  presa  di  spuma. Qualora la resa uva/vino superi i
limiti  di cui sopra, ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro
resta  al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto
alla  denominazione  d'origine.  Oltre detto limite decade il diritto
alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.