Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se compresi soltanto in parte nella zona delimitata. Per quanto riguarda la sottozona "Superiore di Cartizze", le operazioni di vinificazione devono essere effettuate entro il territorio del comune di Valdobbiadene. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona atte a conferire ai vini le caratteristiche peculiari. 5.2 - Elaborazione. Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonche' le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio della provincia di Treviso. Il vino a denominazione di origine controllata "Conegliano-Valdobbiadene elaborato nella versione spumante, puo' essere messo in commercio in tutte le tipologie ammesse dalla normativa vigente con esclusione dei tipi "extra-brut" e "dolce". E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nella provincia di Venezia, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano - da almeno 10 anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidcnte della Repubbiica 12 luglio 1963, n. 930 - i vini spumanti e frizzanti, utilizzando come vino base il "Conegliano-Valdobbiadene", reso spumante o frizzante con i metodi tradizionali in uso nel territorio previsto nel comma precedente. 5.3 - Pratiche tradizionali. Nella elaborazione dei vini frizzante e spumante di cui all' art. 1 e' consentita la tradizionale pratica correttiva con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay, da sole e congiuntamente, in quantita' non superiore al 15%, provenienti dalla zona delimitata nel precedente art. 3 ed a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve di Prosecco usate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale e, comunque, che la presenza di uve della varieta' minori, di cui all'art. 2, sommata a quelle dei Pinot e Chardonnay, non superi la percentuale del 15% sopra indicata. A parziale deroga di quanto previsto nel precedente comma, e' consentito per i vini spumanti, anche l'impiego di vini ottenuti dalle varieta' sopra citate provenienti da zone diverse da quella delimitata al precedente art. 3, purche' la percentuale massima di tali prodotti non superi il 10% del volume totale del prodotto oggetto della correzione. Per il prodotto tranquillo, il vino aggiunto con l'esecuzione di tale tradizionale pratica correttiva dovra', comunque, sempre sostituire un'eguale aliquota di vino di cui all'art. 1, che potra' essere preso in carico come vino da tavola. 5.4 - Resa uva/vino e vino/ettaro. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipolgie; per la tipologia spumante essa deve intendersi al netto della presa di spuma. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.