Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione Nella designazione e presentazione il vino di Conegliano-Valdobbiadene dovra' riportatre in etichetta, in tutte le tipologie, la dizione tradizonale: "Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene" o piu' semplicemente "Prosecco di Conegliano" "Prosecco di Valdobbiadene". La tipologia spumante, potra' altresi' essere designata in etichetta con il solo nome della denominazione: "Conegliano-Valdobbiadene" o piu' semplicemente "Conegliano" o "Valdobbiadene", seguita o meno dal nome di vitigno. 7.1 - Qualificazioni. Nella etichettatura designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", e simili. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a localita' geografiche, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 7.2 - Menzioni facoltative. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. 7.3 - Localita'. Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.