Art. 7.
             Etichettatura, designazione e presentazione
    Nella     designazione     e    presentazione    il    vino    di
Conegliano-Valdobbiadene  dovra' riportatre in etichetta, in tutte le
tipologie,      la      dizione     tradizonale:     "Prosecco     di
Conegliano-Valdobbiadene"   o   piu'   semplicemente   "Prosecco   di
Conegliano" "Prosecco di Valdobbiadene".
    La  tipologia  spumante,  potra'  altresi'  essere  designata  in
etichetta     con     il     solo     nome    della    denominazione:
"Conegliano-Valdobbiadene"   o   piu'  semplicemente  "Conegliano"  o
"Valdobbiadene", seguita o meno dal nome di vitigno.
7.1 - Qualificazioni.
    Nella  etichettatura designazione e presentazione dei vini di cui
all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  nel  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli
aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", e simili.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  localita'  geografiche, nomi, ragioni sociali, marchi
privati,  non  aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
7.2 - Menzioni facoltative.
    Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste dalle norme
comunitarie,  oltre alle menzioni tradizionali, purche' pertinenti ai
vini di cui all'art. 1.
7.3 - Localita'.
    Il  riferimento  alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali
provengono  le uve, e' consentito soltanto in conformita' al disposto
del decreto ministeriale 22 aprile 1992.