Art. 2.
  1.  Per  gli  atti pubblici, per le scritture private autenticate e
per gli atti degli organi giurisdizionali, la competenza dell'ufficio
delle  entrate circoscrizionale e' determinata in base all'ubicazione
dello  studio  del  notaio  o  al  domicilio  fiscale  dell'autorita'
giudiziaria  o  amministrativa o dell'ente cui appartiene il pubblico
ufficiale  obbligato  a  richiedere  la  registrazione.  Il direttore
regionale  delle  entrate  puo'  comunque  stabilire criteri diversi,
sentiti   il  locale  consiglio  notarile  o  le  autorita'  od  enti
interessati,  al  fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei
carichi di lavoro tra i singoli uffici circoscrizionali.
  2.  Per  i  rapporti  pendenti  presso  l'ufficio  del  registro da
sopprimere contestualmente all'attivazione degli uffici delle entrate
circoscrizionali,  la  competenza  e' ripartita tra questi ultimi con
provvedimento  del  direttore regionale delle entrate secondo criteri
volti  ad assicurare una distribuzione omogenea dei carichi di lavoro
fra i diversi uffici. Con idonea pubblicita' viene data comunicazione
ai   contribuenti   riguardo   all'ufficio   competente  per  ciascun
procedimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 giugno 2000
                                        Il direttore generale: Romano