Art. 3. In alternativa alle modalita' di presentazione del certificato concernente il conto di bilancio 1999 e della tabella allegata, i comuni possono predisporre e presentare i certificati stessi nella versione informatizzata, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli. I comuni che optano per la predisposizione dei certificati in versione informatizzata, sono tenuti a trasmetterli entro il 30 settembre 2000, in originale e ristampe autenticate, con le stesse modalita' fissate per la compilazione dei certificati in versione manuale. Le prefetture devono apporre sul frontespizio del certificato il timbro indicante la data di arrivo del medesimo. All'originale dei certificati, da far pervenire a questo Ministero, dovra' essere allegato il floppy disk contenente la copia degli archivi da cui e' stata originata la stampa degli originali stessi, con l'indicazione in etichetta del nome del comune, della provincia, del certificato del conto di bilancio, della tabella allegata e del relativo anno.