Art. 3.
  In  alternativa  alle  modalita'  di  presentazione del certificato
concernente  il  conto  di  bilancio 1999 e della tabella allegata, i
comuni  possono  predisporre  e presentare i certificati stessi nella
versione  informatizzata, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di
cui ai successivi articoli.
  I  comuni  che  optano  per  la  predisposizione dei certificati in
versione   informatizzata,   sono  tenuti  a  trasmetterli  entro  il
30 settembre 2000, in originale e ristampe autenticate, con le stesse
modalita'  fissate  per  la  compilazione dei certificati in versione
manuale.
  Le  prefetture  devono  apporre sul frontespizio del certificato il
timbro indicante la data di arrivo del medesimo.
  All'originale dei certificati, da far pervenire a questo Ministero,
dovra'  essere  allegato  il  floppy  disk  contenente la copia degli
archivi  da  cui e' stata originata la stampa degli originali stessi,
con  l'indicazione in etichetta del nome del comune, della provincia,
del  certificato  del conto di bilancio, della tabella allegata e del
relativo anno.