Art. 2. Varieta' di olivo Per la produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Molise" sono utilizzate congiuntamente o disgiuntamente, per almeno il 60%, le drupe prodotte dalle seguenti varieta' considerate principali: Aurina (o Licinia), Gentile di Larino e Leccino; il 40% e' costituito congiuntamente o disgiuntamente, dalle seguenti varieta': cerasa di Montenero, oliva nera di Colletorto, paesana nera, peranzana, rosciola di Rotello, bottoni di gallo, cellina di Rotello, cerasuola, coratina, cornarella, frantoio, gentile, gentile di Chieti, ghiandara, nostrana, oliva di San Pardo, olivastra di Montenero, olivastro breve, olivastro dritto, paesana bianca, pallante, pendolino, pizzutella, remugnana, rotondella, saligna di Larino, spagnola, aglianese, circelluta, culo d'aglio, gragnaro, lagrimello o gragnaro tondo, oliva della Rocca, olivastrello, olivastro, olivastro d'aprile, olivetta nera, olivone bianco, olivone nero, provenzana, requia, romagnola, rossuola, sperone di gallo, trignuola, uliva di S. Anna ed altre varieta' coltivate nella regione.