Art. 2.
                          Varieta' di olivo
    Per   la   produzione   dell'olio   extra   vergine  di  oliva  a
denominazione   di   origine   protetta   "Molise"   sono  utilizzate
congiuntamente o disgiuntamente, per almeno il 60%, le drupe prodotte
dalle  seguenti  varieta' considerate principali: Aurina (o Licinia),
Gentile  di  Larino  e Leccino; il 40% e' costituito congiuntamente o
disgiuntamente,  dalle  seguenti varieta': cerasa di Montenero, oliva
nera  di  Colletorto,  paesana  nera, peranzana, rosciola di Rotello,
bottoni   di   gallo,   cellina   di  Rotello,  cerasuola,  coratina,
cornarella,   frantoio,   gentile,   gentile  di  Chieti,  ghiandara,
nostrana,  oliva  di  San  Pardo,  olivastra  di Montenero, olivastro
breve,   olivastro   dritto,  paesana  bianca,  pallante,  pendolino,
pizzutella,  remugnana,  rotondella,  saligna  di  Larino,  spagnola,
aglianese,  circelluta, culo d'aglio, gragnaro, lagrimello o gragnaro
tondo,   oliva   della   Rocca,  olivastrello,  olivastro,  olivastro
d'aprile,  olivetta  nera,  olivone bianco, olivone nero, provenzana,
requia,  romagnola,  rossuola,  sperone di gallo, trignuola, uliva di
S. Anna ed altre varieta' coltivate nella regione.