Art. 5.
                          Produzioni e rese
    La   produzione   massima   di   olive,   riferita  agli  oliveti
specializzati  e  intensivi,  destinata  alla  produzione degli oli a
denominazione  di  origine  protetta  "Molise", non dovra' superare i
120 quintali per ettaro. Nel caso di oliveti tradizionali o promiscui
invece,  la  quantita'  totale  di  olive  prodotte non dovra' essere
superiore  a  60 quintali  per  ettaro  e quella media per pianta non
superiore a 60 Kg.
    La  resa  massima delle olive in olio non dovra' essere superiore
al 20%.