Art. 5. Produzioni e rese La produzione massima di olive, riferita agli oliveti specializzati e intensivi, destinata alla produzione degli oli a denominazione di origine protetta "Molise", non dovra' superare i 120 quintali per ettaro. Nel caso di oliveti tradizionali o promiscui invece, la quantita' totale di olive prodotte non dovra' essere superiore a 60 quintali per ettaro e quella media per pianta non superiore a 60 Kg. La resa massima delle olive in olio non dovra' essere superiore al 20%.