Art. 6.
                     Modalita' di oleificazione
    Nella oleificazione delle olive destinate alla produzione di oli,
di  cui  all'art.  1,  sono  ammessi  soltanto i processi meccanici e
fisici  atti  a garantire l'ottenimento di oli esenti da alterazioni.
La  gramolatura,  a  prescindere  dal sistema di estrazione adottato,
dovra'  essere  effettuata  con  acqua termoregolata alla temperatura
massima  di  25 oC e per tempi compatibili ai sistemi di lavorazione.
Le   operazioni   di  oleificazione  delle  olive,  indirizzate  alla
produzione  di olio extra vergine di oliva a denominazione di origine
protetta  "Molise",  sono  effettuate  in  impianti di molitura posti
nell'ambito   del   territorio   indicata  all'art.  3  del  presente
disciplinare di produzione.