Art. 6. Modalita' di oleificazione Nella oleificazione delle olive destinate alla produzione di oli, di cui all'art. 1, sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli esenti da alterazioni. La gramolatura, a prescindere dal sistema di estrazione adottato, dovra' essere effettuata con acqua termoregolata alla temperatura massima di 25 oC e per tempi compatibili ai sistemi di lavorazione. Le operazioni di oleificazione delle olive, indirizzate alla produzione di olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Molise", sono effettuate in impianti di molitura posti nell'ambito del territorio indicata all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.