Art. 8.
                    Designazione e presentazione
    Alla  denominazione  di  origine  protetta  "Molise"  e'  vietata
qualsiasi altra menzione aggiuntiva.
    E'  tuttavia  consentito l'uso di menzioni geografiche aggiuntive
veritiere, come nomi storico-geografici, nomi di comuni, di frazioni,
di  tenute, di fattorie e di aziende, purche' non abbiano significato
laudativo, non siano tali da trarre in inganno il consumatore e siano
riportate in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui viene
descritta la denominazione di origine protetta "Molise".
    L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
"Molise" prodotto nella zona di cui all'art. 3 deve essere immesso al
consumo  in  recipienti  e/o  bottiglie  di capacita' non superiore a
5 litri.  Le  operazioni di confezionamento degli oli a denominazione
di   origine   protetta  "Molise"  sono  effettuate  nell'ambito  del
territorio   indicato   all'art.   3  del  presente  disciplinare  di
produzione. Sui recipienti e sulle bottiglie deve essere riportata la
menzione: "Molise" la dicitura "denominazione di origine protetta" ed
inoltre  la  dicitura  "olio confezionato dal produttore all'origine"
ovvero "olio confezionato nella zona di produzione".