Art. 8. Designazione e presentazione Alla denominazione di origine protetta "Molise" e' vietata qualsiasi altra menzione aggiuntiva. E' tuttavia consentito l'uso di menzioni geografiche aggiuntive veritiere, come nomi storico-geografici, nomi di comuni, di frazioni, di tenute, di fattorie e di aziende, purche' non abbiano significato laudativo, non siano tali da trarre in inganno il consumatore e siano riportate in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui viene descritta la denominazione di origine protetta "Molise". L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Molise" prodotto nella zona di cui all'art. 3 deve essere immesso al consumo in recipienti e/o bottiglie di capacita' non superiore a 5 litri. Le operazioni di confezionamento degli oli a denominazione di origine protetta "Molise" sono effettuate nell'ambito del territorio indicato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione. Sui recipienti e sulle bottiglie deve essere riportata la menzione: "Molise" la dicitura "denominazione di origine protetta" ed inoltre la dicitura "olio confezionato dal produttore all'origine" ovvero "olio confezionato nella zona di produzione".