Art. 2.
  Il Ministro e' altresi' delegato a:
    a) designare  rappresentanti  della  Presidenza del Consiglio dei
Ministri  in  organi, commissioni, comitati gruppi di lavoro ed altri
organismi  di  studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti,
nelle   materie   oggetto   del   presente   decreto,   presso  altre
amministrazioni ed istituzioni;
    b) costituire  commissioni  di  studio  e  consulenza e gruppi di
lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;
    c) provvedere,  nelle  predette  materie, ad intese e concerti di
competenza  della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per
le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;
    d) promuovere   la   predisposizione   di   tutti  gli  strumenti
consulenziali, formativi e applicativi che aiutino le amministrazioni
dello  Stato,  le  regioni,  le  province, gli altri enti locali, gli
operatori  privati  e  le  organizzazioni  non governative al fine di
uti1izzare   gli   strumenti  e  le  risorse  dei  fondi  strutturali
dell'Unione europea nella misura piu' celere e corretta.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  previa  registrazione  da parte delle Corte dei
conti.
    Roma, 6 giugno 2000
                                                 Il Presidente: Amato
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2000
Registro n. 2, Presidenza, foglio n. 135