Art. 3.
    Per  effetto  delle  modifiche  stabilite  all'art. 1, gli uffici
veterinari   periferici  del  Ministero  della  sanita'  sono  quelli
indicati  nella tabella allegata che costituisce parte integrante del
presente atto.
    Il  presente  decreto  verra'  inviato  per  il visto all'Ufficio
centrale  di  bilancio  presso  il  Ministero  della  sanita' e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 17 marzo 2000
                                                   Il Ministro: Bindi