Art. 12.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
buoni  di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma
dell'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il totale assegnato, nelle
medesime  aste,  agli  stessi  operatori  ammessi  a  partecipare  al
collocamento   supplementare.   Le   richieste   saranno  soddisfatte
assegnando  prioritariamente  a  ciascuno "specialista" il minore tra
l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
  Qualora  uno  o  piu'  "specialisti" dovessero presentare richieste
inferiori  a  quelle  loro  spettanti  di diritto, ovvero non abbiano
effettuato  alcuna  richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata agli
operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti
di diritto.
  L'assegnazione  verra'  effettuata  in  base  ai rapporti di cui al
comma precedente.
  Delle  operazioni  relative  al  collocamento  supplementare verra'
redatto apposito verbale.