IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina della attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente "Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"; Visto l'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cosi' come integrato dall'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, ed in particolare il comma 2-bis che individua, nei casi di eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, ulteriori condizioni per la concessione della dispensa e dell'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo; Visto il comma 2-quater del suddetto art. 9 della legge n. 230/1998, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dell'entita' della consistenza massima degli obiettori in servizio nei limiti delle disponibilita' finanziarie nonche' la individuazione degli aspetti applicativi delle condizioni di cui al citato comma 2-bis; Decreta: Art. 1. Consistenza massima degli obiettori in servizio 1. Tenuto conto che per l'anno 2000 sussistono eccedenze di giovani da avviare al servizio civile rispetto alle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale di cui all'art. 19 della legge n. 230/1998, integrato per l'anno in corso dalla legge 23 dicembre 1999, n. 448, la consistenza massima degli obiettori di coscienza in servizio, in relazione a ciascun periodo di avvio al servizio, e' definita per il 2000 in 80.000 unita'. 2. Al fine di contenere il numero degli obiettori di coscienza da avviare al servizio entro il contingente massimo di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti per la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (di seguito denominata L.I.S.A.A.C.) nei confronti degli obiettori che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 230/1998.