IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina della
attivita'  di  Governo  ed ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri";
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente
"Adeguamento  delle  norme  in  materia di ritardi, rinvii e dispense
relativi  al  servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662";
  Visto  l'art.  9  della  legge  8 luglio  1998,  n. 230, cosi' come
integrato  dall'art.  2  del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324,
convertito  in legge con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999,
n.  424,  ed in particolare il comma 2-bis che individua, nei casi di
eccedenze   di   obiettori  da  avviare  al  servizio  rispetto  alle
disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  nazionale  per  il  servizio
civile,  ulteriori  condizioni  per  la  concessione della dispensa e
dell'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo;
  Visto  il  comma  2-quater  del  suddetto  art.  9  della  legge n.
230/1998,  che  demanda  al  Presidente del Consiglio dei Ministri la
determinazione dell'entita' della consistenza massima degli obiettori
in  servizio  nei  limiti delle disponibilita' finanziarie nonche' la
individuazione  degli  aspetti applicativi delle condizioni di cui al
citato comma 2-bis;
                              Decreta:
                               Art. 1.
           Consistenza massima degli obiettori in servizio
  1. Tenuto conto che per l'anno 2000 sussistono eccedenze di giovani
da   avviare   al   servizio   civile  rispetto  alle  disponibilita'
finanziarie  del  Fondo  nazionale  di cui all'art. 19 della legge n.
230/1998, integrato per l'anno in corso dalla legge 23 dicembre 1999,
n.  448,  la  consistenza  massima  degli  obiettori  di coscienza in
servizio,  in  relazione  a  ciascun periodo di avvio al servizio, e'
definita per il 2000 in 80.000 unita'.
  2.  Al  fine di contenere il numero degli obiettori di coscienza da
avviare  al  servizio entro il contingente massimo di cui al comma 1,
l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti per
la  concessione  della  dispensa  e per l'invio in licenza illimitata
senza   assegni   in   attesa   di  congedo  (di  seguito  denominata
L.I.S.A.A.C.)  nei  confronti  degli  obiettori  che si trovino nelle
condizioni  di  cui  alle  lettere a), b), c) e d) dell'art. 9, comma
2-bis, della legge n. 230/1998.