Art. 2. Aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9, comma 2-bis della legge n. 230/1998. 1. Gli aspetti applicativi relativi alle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 230/1998 sono, in ordine di priorita' decrescente, di seguito definite: a) difficolta' economiche o familiari e responsabilita' lavorative di conduzione d'impresa o assistenziali (art. 9, comma 2-bis, lettera a) della legge n. 230/1998): 1) unico produttore di reddito del nucleo familiare; 2) appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi tabellari determinati annualmente con decreto del Ministro della difesa, a norma dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita; 3) dipendente, da almeno un anno, di ente che svolge attivita' di volontariato operante nel settore dell'assistenza sociale, qualora vi sia la possibilita' di pregiudizio per la continuita' o la funzionalita' dei servizi cui l'interessato e' preposto; 4) orfano di entrambi i genitori; 5) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare e/o servizio civile; 6) appartenente a famiglia di cui un congiunto entro il secondo grado di parentela sia deceduto per infortunio sul lavoro o per l'aggravarsi di infermita' contratte per tale causa; 7) figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro la cui lesione o infermita' sia ascrivibile alla prima o alla seconda categoria di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni o integrazioni ovvero figlio di genitore con lesioni o infermita', accertate dai competenti organi, che rientrino in uno dei casi previsti nella prima o nella seconda categoria della citata tabella A; 8) appartenente a famiglia di cui un congiunto convivente sia affetto da grave infermita' che richieda cure mediche onerose o necessita' di assistenza continua, laddove la presenza dell'interessato sia necessaria per fronteggiare gli oneri o per assicurare l'assistenza; 9) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attivita' economica avviata entro il giorno precedente alla presentazione della domanda per svolgere il servizio civile, ovvero avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo sempre che con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalita' tecnico amministrativa dell'azienda o dell'attivita'; b) svolgimento di attivita' scientifica, artistica, culturale con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale (art. 9, comma 2-bis, lettera b), della citata legge n. 230 del 1998): 1) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, purche' l'impegno ed i meriti siano adeguatamente documentati e verificabili dall'Ufficio. Le relative attestazioni debbono essere rilasciate da strutture pubbliche nazionali, dell'Unione europea o internazionali ovvero da strutture private di studio e ricerca, di primaria importanza, operanti in campo nazionale o internazionale; c) minore indice di idoneita' somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalita' (art. 9, comma 2-bis, lettera c), della legge n. 230/1998): l'Ufficio nazionale per il servizio civile valuta d'ufficio la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento di dispensa con riferimento alle categorie di idoneita', fino alla quinta, di cui al decreto del Ministro della difesa 14 ottobre 1998, recante "Criteri concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneita' somatico-funzionale o psico-attitudinale". Quanto previsto al presente punto c) non si applica agli obiettori di coscienza gia' in servizio; d) indisponibilita' all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1997 (art. 9, comma 2-bis, lettera d), della legge n. 230 del 1998): l'Ufficio nazionale per il servizio civile nel procedere all'avvio degli obiettori, relativamente a ciascuna data di partenza, individua le sedi di assegnazione secondo il criterio del massimo soddisfacimento delle richieste degli interessati, tenuto conto della disponibilita' dei posti d'impiego. A tal fine procede all'individuazione della sede, fino allo scadere del termine massimo a disposizione dell'Ufficio per l'adozione del provvedimento di assegnazione, considerando prioritariamente l'ambito comunale e, quindi, quelli provinciale e regionale, sulla base delle disponibilita' finanziarie per coprire gli eventuali oneri addizionali scaturenti dalla fornitura del vitto e dell'alloggio. Quanto previsto al presente punto d) non si applica agli obiettori di coscienza gia' in servizio.