Art. 2.
       Aspetti applicativi delle condizioni per la concessione
         della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui
          all'art. 9, comma 2-bis della legge n. 230/1998.
  1.   Gli  aspetti  applicativi  relativi  alle  condizioni  per  la
concessione  della  dispensa  e  per  l'invio  in L.I.S.A.A.C. di cui
all'art.  9,  comma 2-bis, della legge n. 230/1998 sono, in ordine di
priorita' decrescente, di seguito definite:
    a) difficolta'   economiche   o   familiari   e   responsabilita'
lavorative  di  conduzione  d'impresa  o assistenziali (art. 9, comma
2-bis, lettera a) della legge n. 230/1998):
      1) unico produttore di reddito del nucleo familiare;
      2)  appartenente  a  famiglia  il  cui reddito sia inferiore ai
minimi  tabellari  determinati  annualmente  con decreto del Ministro
della  difesa,  a norma dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo
30 dicembre  1997,  n.  504,  sulla  base  dell'aggiornamento annuale
dell'indice ISTAT del costo della vita;
      3)  dipendente, da almeno un anno, di ente che svolge attivita'
di volontariato operante nel settore dell'assistenza sociale, qualora
vi  sia  la  possibilita'  di  pregiudizio  per  la  continuita' o la
funzionalita' dei servizi cui l'interessato e' preposto;
      4) orfano di entrambi i genitori;
      5)  appartenente  a  famiglia  di  cui  altri due figli abbiano
prestato o prestino servizio militare e/o servizio civile;
      6) appartenente a famiglia di cui un congiunto entro il secondo
grado  di  parentela  sia  deceduto  per  infortunio sul lavoro o per
l'aggravarsi di infermita' contratte per tale causa;
      7) figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro la cui
lesione  o  infermita'  sia  ascrivibile  alla  prima  o alla seconda
categoria  di  cui  alla  tabella  A del decreto del Presidente della
Repubblica  23 dicembre  1978,  n.  915, e successive modificazioni o
integrazioni  ovvero  figlio  di  genitore  con lesioni o infermita',
accertate  dai  competenti  organi,  che  rientrino  in  uno dei casi
previsti  nella  prima o nella seconda categoria della citata tabella
A;
      8)  appartenente  a famiglia di cui un congiunto convivente sia
affetto  da  grave  infermita'  che  richieda  cure mediche onerose o
necessita'    di    assistenza    continua,   laddove   la   presenza
dell'interessato  sia  necessaria  per  fronteggiare  gli oneri o per
assicurare l'assistenza;
      9)  responsabile  diretto  e  determinante  della conduzione di
impresa  o  di attivita' economica avviata entro il giorno precedente
alla  presentazione  della  domanda  per svolgere il servizio civile,
ovvero  avviata  con  il  sostegno  di leggi nazionali o regionali di
incentivazione  all'imprenditoria  giovanile  e  al  lavoro  autonomo
sempre  che  con  la  partenza  dell'interessato  vengano a mancare i
presupposti  fondamentali per la funzionalita' tecnico amministrativa
dell'azienda o dell'attivita';
    b) svolgimento di attivita' scientifica, artistica, culturale con
acquisizione   di   particolari   meriti   in   campo   nazionale   o
internazionale  (art.  9, comma 2-bis, lettera b), della citata legge
n. 230 del 1998):
      1)  cittadino  impegnato,  con  meriti  particolari,  sul piano
nazionale  o  internazionale,  in  carriere scientifiche, artistiche,
culturali,   purche'   l'impegno  ed  i  meriti  siano  adeguatamente
documentati e verificabili dall'Ufficio.
  Le  relative  attestazioni  debbono  essere rilasciate da strutture
pubbliche  nazionali,  dell'Unione europea o internazionali ovvero da
strutture  private  di  studio  e  ricerca,  di  primaria importanza,
operanti in campo nazionale o internazionale;
    c) minore    indice    di    idoneita'    somatico-funzionale   o
psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto
conto  dell'area  vocazionale  e  del  settore  di  impiego,  qualora
costituisca   impedimento   all'espletamento   del   servizio   o  ne
pregiudichi  la funzionalita' (art. 9, comma 2-bis, lettera c), della
legge n. 230/1998):
      l'Ufficio  nazionale per il servizio civile valuta d'ufficio la
sussistenza  delle  condizioni  per  l'adozione  del provvedimento di
dispensa  con  riferimento  alle  categorie  di  idoneita', fino alla
quinta,  di cui al decreto del Ministro della difesa 14 ottobre 1998,
recante   "Criteri  concernenti  l'attribuzione  di  una  determinata
categoria  ai  giovani  in  possesso  di  minor  indice  di idoneita'
somatico-funzionale   o   psico-attitudinale".   Quanto  previsto  al
presente  punto c) non si applica agli obiettori di coscienza gia' in
servizio;
    d) indisponibilita'  all'impiego  degli obiettori di coscienza da
parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza
o  in  quella  indicata  nella  domanda,  entro  il  termine previsto
dall'art.  1,  comma  2  del decreto legislativo n. 504/1997 (art. 9,
comma 2-bis, lettera d), della legge n. 230 del 1998):
      l'Ufficio  nazionale  per  il  servizio  civile  nel  procedere
all'avvio degli obiettori, relativamente a ciascuna data di partenza,
individua  le  sedi  di  assegnazione secondo il criterio del massimo
soddisfacimento delle richieste degli interessati, tenuto conto della
disponibilita'    dei   posti   d'impiego.   A   tal   fine   procede
all'individuazione  della sede, fino allo scadere del termine massimo
a  disposizione  dell'Ufficio  per  l'adozione  del  provvedimento di
assegnazione,  considerando  prioritariamente  l'ambito  comunale  e,
quindi,   quelli   provinciale   e   regionale,   sulla   base  delle
disponibilita'   finanziarie   per   coprire   gli   eventuali  oneri
addizionali scaturenti dalla fornitura del vitto e dell'alloggio.
  Quanto  previsto al presente punto d) non si applica agli obiettori
di coscienza gia' in servizio.