Art. 3.
          Deroghe all'ordine di priorita' delle condizioni
        e dei relativi aspetti applicativi di cui all'art. 2
  1.  Gli  obiettori  dichiarati  idonei  al  termine  del periodo di
rivedibilita'    previsto    per    il    recupero    dei    soggetti
tossicodipendenti, possono, a domanda, ai sensi della legge 26 giugno
1990,  n.  162,  essere  dispensati  indipendentemente dall'ordine di
priorita' di cui all'art. 2.
  2.  La  ricorrenza  di  una  delle situazioni previste dall'art. 7,
comma  1,  del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, rispetto
alla  quale  tuttavia  la domanda di dispensa sia stata gia' respinta
perche'  non  presentata  nei  termini  previsti,  costituisce titolo
valido  avente priorita' sulle altre situazioni contemplate dall'art.
2.
                               Art. 4
           Aspetti applicativi dell'invio in L.I.S.A.A.C.,
      a norma dell'art. 9, comma 2-ter della legge n. 230/1998
  1.  Nell'anno  2000 l'Ufficio nazionale per il servizio civile puo'
adottare  provvedimenti  di invio in L.I.S.A.A.C., ai sensi dell'art.
9,    comma    2-ter   della   legge   n.   230/1998,   nella   forma
dell'anticipazione della data di fine servizio, fino ad un massimo di
trenta giorni, con riferimento al calendario dei congedi previsti.