Art. 5.
                              Procedure
  1.  Possono  presentare  istanza  di  dispensa  i giovani ammessi a
prestare  servizio  civile  che  hanno  inoltrato apposita domanda ai
sensi  della  legge  8 luglio 1998, n. 230, nel corso dell'anno 1999,
nonche'  i giovani dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel
corso  del  primo  trimestre  dell'anno  2000,  che abbiano inoltrato
domanda  di obiezione di coscienza entro i termini previsti dall'art.
4,  comma  1,  della  citata  legge n. 230 del 1998 e che siano stati
ammessi  allo svolgimento del servizio civile, purche' non si trovino
nelle   posizioni  di  ritardo  o  rinvio  previste  dall'ordinamento
vigente.
  2.  Le  domande  di  dispensa  o  di invio in L.I.S.A.A.C., possono
essere   presentate  rispettivamente  entro  il  giorno  che  precede
l'assunzione  in  servizio e nel corso dell'espletamento del servizio
medesimo.
  3.   Le  domande  di  cui  sopra  devono  essere  indirizzate  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Ufficio nazionale per il
servizio  civile  - e quelle di collocamento in L.I.S.A.A.C. inviate,
per  conoscenza,  anche  all'ente  presso il quale l'obiettore presta
servizio.  Il  termine  di novanta giorni previsto dall'art. 9, comma
2-quinquies, della legge n. 230/1998, decorre dalla data di ricezione
delle istanze da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
  4.  La  presentazione della domanda di dispensa sospende l'avvio al
servizio.
    Roma, 9 giugno 2000
                                                 Il Presidente: Amato