Art. 5. Procedure 1. Possono presentare istanza di dispensa i giovani ammessi a prestare servizio civile che hanno inoltrato apposita domanda ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, nel corso dell'anno 1999, nonche' i giovani dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del primo trimestre dell'anno 2000, che abbiano inoltrato domanda di obiezione di coscienza entro i termini previsti dall'art. 4, comma 1, della citata legge n. 230 del 1998 e che siano stati ammessi allo svolgimento del servizio civile, purche' non si trovino nelle posizioni di ritardo o rinvio previste dall'ordinamento vigente. 2. Le domande di dispensa o di invio in L.I.S.A.A.C., possono essere presentate rispettivamente entro il giorno che precede l'assunzione in servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo. 3. Le domande di cui sopra devono essere indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile - e quelle di collocamento in L.I.S.A.A.C. inviate, per conoscenza, anche all'ente presso il quale l'obiettore presta servizio. Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 9, comma 2-quinquies, della legge n. 230/1998, decorre dalla data di ricezione delle istanze da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile. 4. La presentazione della domanda di dispensa sospende l'avvio al servizio. Roma, 9 giugno 2000 Il Presidente: Amato