IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Visto  l'art.  9-quinquies,  ed  in  particolare  il  comma 15, del
decreto-legge  1o ottobre  1996, n. 510, convertito con modificazioni
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  aprile 1971, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 130 del 24 maggio 1971, con il quale e' stata
approvata  la  deliberazione  del  27 gennaio  1971 della Commissione
provinciale  per  la  manodopera  agricola  di Gorizia, concernente i
valori  medi  di  impiego  di  manodopera  per  singola coltura e per
ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia;
  Visto  il  decreto  ministeriale  di  rettifica del 12 giugno 1971,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 3 luglio 1971;
  Considerato   che   la  predetta  Commissione  provinciale  non  ha
provveduto per la provincia di Gorizia alla revisione dei valori medi
di  impiego  di  manodopera per singola coltura e per ciascun capo di
bestiame,  come  determinati  dal  citato decreto ministeriale del 26
aprile 1971;
  Visto   il  comma  17  del  citato  art.  9-quinquies  della  legge
28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  parere  espresso in data 1o marzo 2000 dalla Commissione
centrale  di  cui  all'art.  9-sexies, comma 5, della citata legge n.
608/1996;
                              Decreta:
  I  valori  medi  di impiego di manodopera per singola coltura e per
ciascun capo di bestiame per la provincia di Gorizia sono determinati
nelle misure indicate nell'allegata tabella.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 maggio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi