Art. 2.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1 e' prorogato dal 13 gennaio 1998, al 6 aprile 1998, unita'
di  Olbia  (Sassari)  (NID 9820550002),  per  un massimo di 19 unita'
lavorative.
  Istanza  aziendale  presentata il 20 gennaio 1998, con decorrenza 7
ottobre 1997.
  Art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.
  L'I.N.P.S.  e'  autorizzato  a  provvedere al pagamento diretto del
predetto trattamento.
  L'I.N.P.S.,  ad  eccezione  delle  esplicite concessioni in deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 maggio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi