Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' prorogato dal 13 gennaio 1998, al 6 aprile 1998, unita' di Olbia (Sassari) (NID 9820550002), per un massimo di 19 unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1998, con decorrenza 7 ottobre 1997. Art. 81, comma 10, legge n. 448/1998. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 maggio 2000 Il direttore generale: Daddi