Visti  i  regolamenti della Commissione CEE n. 3719/88 e n. 2220/85
concernenti rispettivamente il regime del rilascio dei certificati di
importazione e di esportazione dei prodotti agricoli, ed il regime di
costituzione delle cauzioni, e successive modificazioni;
  Visto  in  particolare l'art. 14 del citato regolamento n. 3719/88,
che  da' facolta' agli Stati membri di non richiedere la costituzione
della cauzione se il suo importo e' uguale o inferiore a 100 euro;
  Vista  la  circolare  Mincomes  del  7 maggio  1994 prot. I/516125,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1994, con la
quale  sono state aggiornate le procedure nazionali di attuazione dei
regolamenti CEE sopraindicati;
  Considerata  l'opportunita'  di procedere ad un nuovo aggiornamento
delle   procedure   nazionali   di  cui  sopra,  al  fine  di  meglio
disciplinare  la  materia per rendere piu' sollecite le operazioni di
rilascio  dei titoli e dello svincolo o incameramento delle cauzioni,
e  soprattutto  al fine di evitare abusi da parte degli operatori nel
richiedere il rilascio del certificato senza cauzione, frazionando le
quantita'  relative ad un'unica operazione in piu' domande di singoli
certificati   con   quantitativi   al   di   sotto  della  soglia  di
obbligatorieta' della costituzione della cauzione;
  Sono prese con la presente circolare le seguenti determinazioni, in
merito  alle modalita' di presentazione delle domande di rilascio dei
certificati  di  importazione  e di esportazione e della costituzione
delle relative cauzioni.
    I. Rilascio dei certificati di importazione o di esportazione
  Le  domande  per  ottenere  i  certificati  di  importazione  o  di
esportazione  devono essere presentate al Ministero del commercio con
l'estero  -  Direzione  generale per la politica commerciale e per la
gestione  del  regime degli scambi - Div. II, su carta libera o sugli
appositi formulari previsti dal regolamento CEE n. 3719/88 oppure per
telex  o  fax  e  devono  contenere  tutti gli elementi figuranti nel
formulario.
  Ogni  domanda  deve  essere  accompagnata  da  una  cauzione il cui
ammontare e' stabilito dai singoli regolamenti comunitari di settore;
la  cauzione  non  deve  essere costituita quando il relativo importo
risulti  uguale  o  inferiore  a  5  euro  (ovvero  al corrispondente
controvalore in lire italiane).
  Per  le  cauzioni  di  importo  compreso  tra  5  e  10 euro questo
Ministero  avvalendosi  della  facolta',  prevista  dall'art.  14 del
regolamento 3719/88, rilascera' i titoli senza la previa costituzione
della cauzione con la seguente limitazione:
    non  sara consentita la richiesta simultanea di piu' titoli senza
cauzione  quando  si  tratta del medesimo prodotto avente la medesima
origine   o   destinazione.  Per  ciascun  richiedente  sara'  quindi
rilasciato  un solo titolo giornaliero senza cauzione per il medesimo
prodotto con uguale origine o destinazione.
  Le  domande di certificato e le relative cauzioni presentate presso
il  Ministero,  entro  le ore 13, si considerano depositate il giorno
stesso  di presentazione mentre quelle presentate dopo le ore 13 sono
considerate depositate il giorno successivo.
                            II. Cauzioni
                        1. Cauzione singola.
  La cauzione puo' essere costituita:
    a) in  contanti  mediante  deposito  provvisorio  nei  modi d'uso
presso   la  tesoreria  provinciale  competente  per  territorio,  in
relazione alla sede sociale del richiedente;
    b) sotto  forma  di garanzia fidejussoria prestata da una Banca o
da  una  societa'  assicuratrice  autorizzata  all'esercizio del ramo
cauzioni, con sede nella Unione europea.
  Con   riferimento   all'art.   33,  paragrafo 3,  lettera  b),  del
regolamento  CEE  n.  3719/88, la validita' dell'atto di costituzione
della  cauzione  non  deve  essere inferiore a due anni e deve essere
inserita  una clausola che preveda una proroga automatica di sei mesi
nel  caso  di  mancanza  di  notifica  dell'avvenuto provvedimento di
svincolo.
  Ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE numero 2220/85 la cauzione
deve essere prestata dal richiedente o per conto del richiedente.
  Per   le  cauzioni  costituite  in  contanti  presso  le  tesorerie
provinciali   (di   cui  al  predetto  punto  a),  il  relativo  atto
costitutivo  puo'  essere  inviato per fax al momento della richiesta
del certificato di importazione o di esportazione, e trasmesso poi in
originale nel piu' breve tempo possibile.
  Per  le  cauzioni  costituite  con garanzia fidejussoria (di cui al
predetto  punto  b),  e'  consentito  agli organismi garanti di darne
comunicazione  per  via fax o telex specificando i seguenti elementi:
ragione  sociale,  sede,  codice  di  avviamento postale del garante,
numero, data, importo, validita', durata della garanzia, operazione e
ditta  per  conto  della  quale  viene  prestata  la garanzia stessa,
nonche' la firma per esteso e qualifica del funzionario responsabile.
  A  tale  segnalazione  dovra'  comunque far seguito, nel piu' breve
tempo    possibile,    la   trasmissione   dell'originale   dell'atto
costitutivo.
  Al  di fuori delle predette possibilita', nessun valore puo' essere
attribuito  alla  comunicazione  del  richiedente  il  certificato di
importazione  o  di  esportazione in ordine all'avvenuta costituzione
della garanzia.
                       2. Cauzione cumulativa.
  E'  data  facolta' agli operatori, ove ne ravvisino l'opportunita',
di  prestare  una  garanzia  fidejussoria  cumulativa, in rapporto al
previsto  ammontare delle cauzioni che dovranno essere costituite per
i   certificati  di  importazione  o  di  esportazione  richiesti  in
determinati periodi.
  Il  relativo atto costitutivo deve essere trasmesso in originale al
Ministero.  Non  saranno  consentite  cauzioni  cumulative di importo
inferiore a 20 milioni di lire.
  Di volta in volta, in occasione di ogni richiesta di certificato di
importazione  o  di esportazione, l'interessato dovra' manifestare il
suo  intendimento  di  imputare  l'ammontare della cauzione dovuta su
tale  garanzia  cumulativa  (indicandone gli estremi) con conseguente
sua diminuzione.
  Tutte  le  operazioni  a valere sulla predetta garanzia cumulativa,
che  si  concludono  con  il  loro  perfezionamento,  dando  luogo  a
provvedimento di svincolo, totale o parziale della cauzione prestata,
comportano   il  riaccredito  del  relativo  ammontare  sulla  stessa
garanzia cumulativa.
  Nel  caso  invece  di inadempimento degli obblighi, che dia luogo a
decreto  ministeriale  di  incameramento  della cauzione, il relativo
importo  e'  portato,  a  decorrere  dalla  data del predetto decreto
ministeriale, in diminuzione definitiva della cauzione cumulativa.
  Non  sara'  consentita  l'accensione  simultanea  di  piu' cauzioni
cumulative da parte dello stesso operatore.
  Le Banche e le societa' assicuratrici rilasceranno garanzie singole
o cumulative secondo i fac-simile allegati.
III. La  circolare Mincomes prot. n. 516125 del 7 maggio 1994, con la
quale si indicano agli operatori le procedure nazionali di attuazione
dei  citati  regolamenti comunitari, deve intendersi sostituita dalla
presente circolare.

                        Il direttore generale
                per la politica commerciale e per la
                  gestione del regime degli scambi
                               Gerbino

Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 2000
Registro n. 1, Commercio estero, foglio n. 92