ART. 12
         Interpretazione autentica dei contratti collettivi

1.  Quando  insorgano  controversie  aventi  carattere di generalita'
sull'interpretazione  dei contratti collettivi, le parti che li hanno
sottoscritti  si  incontrano entro trenta giorni dalla richiesta allo
scopo  di  definire  consensualmente  il  significato  della clausola
controversa.  L'eventuale  accordo  stipulato con le procedure di cui
all'articolo 51 del d.lgs. 29 del 1993 o quelle previste dall'art. 5,
per  i  contratti  collettivi integrativi, sostituisce la clausola in
questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

2.  La medesima procedura puo' essere attuata per le questioni aventi
carattere  di generalita', anche a richiesta di una delle parti prima
che insorgano le controversie.