ART. 12 Interpretazione autentica dei contratti collettivi 1. Quando insorgano controversie aventi carattere di generalita' sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo di definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del d.lgs. 29 del 1993 o quelle previste dall'art. 5, per i contratti collettivi integrativi, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. 2. La medesima procedura puo' essere attuata per le questioni aventi carattere di generalita', anche a richiesta di una delle parti prima che insorgano le controversie.