ART. 14
                          Periodo di prova

1.   L'art.   15   del   CCNL  del  5  dicembre  1996,  in  relazione
all'istituzione  del  ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria
e' cosi' sostituito:

"1.  Sono  soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica
di  dirigente  o  coloro  che  -  gia' dirigenti della stessa o altra
azienda  o ente del comparto - a seguito di pubblico concorso cambino
area o disciplina di appartenenza. Il periodo di prova dura sei mesi,
possono  essere  esonerati  dal  periodo  di prova i dirigenti che lo
abbiano  gia'  superato  nella medesima qualifica e disciplina presso
altra  azienda  o  ente del comparto. Sono, altresi', esonerati dalla
prova  per  la  medesima  disciplina  i dirigenti la cui qualifica e'
stata unificata ai sensi dell'art. 18 del d.lgs 502/1992.

2.  Ai  fini  del  compimento  del suddetto periodo di prova si tiene
conto del solo servizio effettivo prestato.

3.  Il  periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia e
negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti
vigenti  ai sensi dell'art. 72 del d.lgs 29/1993. In caso di malattia
il  dirigente  ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo  pari  alla  durata della prova, decorso il quale il rapporto
puo'  essere  risolto.  In  caso  di infortunio sul lavoro o malattia
derivante da causa di servizio si applica l'art. 25, comma 1 del CCNL
5 dicembre 1996.

4.  Le  assenze  riconosciute  come causa di sospensione ai sensi del
comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
i dirigenti non in prova.

5.  Decorsa  la  meta' del periodo di prova ciascuna delle parti puo'
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso
ne'  di  indennita'  sostitutiva  di  esso,  fatti  salvi  i  casi di
sospensione  previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della
comunicazione  alla  controparte. Il recesso dell'azienda deve essere
motivato.

6.  Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato  risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il
riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.

7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa,
la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio;   spettano,   altresi',   al   dirigente   la  retribuzione
corrispondente  alle  giornate  di  ferie  maturate  e non godute per
esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima mensilita'.

8. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato alla scadenza.

9.  Al  dirigente  proveniente  dalla  stessa  o da altra azienda del
comparto,  durante  il  periodo di prova, e' concessa una aspettativa
per  motivi  personali  senza  diritto  alla  retribuzione,  ai sensi
dell'art.  19.  In caso di mancato superamento dello stesso ovvero di
applicazione  del  comma  5 il dirigente rientra nella azienda con la
qualifica di provenienza. La disposizione si applica anche in caso di
vincita di concorso presso altra amministrazione di diverso comparto.

10.  Non  sono  soggetti al periodo di prova i dirigenti ai quali sia
conferito  l'incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi e
con le procedure previste dall'art. 15 e segg. del d.lgs 502/1992. In
tali  casi  puo'  trovare  applicazione, a richiesta, quanto previsto
dall'art. 19 comma 6."