ART. 14 Periodo di prova 1. L'art. 15 del CCNL del 5 dicembre 1996, in relazione all'istituzione del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria e' cosi' sostituito: "1. Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente o coloro che - gia' dirigenti della stessa o altra azienda o ente del comparto - a seguito di pubblico concorso cambino area o disciplina di appartenenza. Il periodo di prova dura sei mesi, possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano gia' superato nella medesima qualifica e disciplina presso altra azienda o ente del comparto. Sono, altresi', esonerati dalla prova per la medesima disciplina i dirigenti la cui qualifica e' stata unificata ai sensi dell'art. 18 del d.lgs 502/1992. 2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivo prestato. 3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del d.lgs 29/1993. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata della prova, decorso il quale il rapporto puo' essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 25, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996. 4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova. 5. Decorsa la meta' del periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva di esso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'azienda deve essere motivato. 6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spettano, altresi', al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima mensilita'. 8. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato alla scadenza. 9. Al dirigente proveniente dalla stessa o da altra azienda del comparto, durante il periodo di prova, e' concessa una aspettativa per motivi personali senza diritto alla retribuzione, ai sensi dell'art. 19. In caso di mancato superamento dello stesso ovvero di applicazione del comma 5 il dirigente rientra nella azienda con la qualifica di provenienza. La disposizione si applica anche in caso di vincita di concorso presso altra amministrazione di diverso comparto. 10. Non sono soggetti al periodo di prova i dirigenti ai quali sia conferito l'incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi e con le procedure previste dall'art. 15 e segg. del d.lgs 502/1992. In tali casi puo' trovare applicazione, a richiesta, quanto previsto dall'art. 19 comma 6."