ART. 15
               Caratteristiche del rapporto di lavoro

1.  Il rapporto di lavoro dei dirigenti assunti a tempo indeterminato
o  determinato  dopo  il 31.12.1998 e' esclusivo. La norma, eccetto i
casi  di  mobilita'  di  cui  all'art.  20  i quali non dando luogo a
novazione  del rapporto di lavoro ne mantengono le caratteristiche in
atto  al  momento  del  trasferimento,  si  applica anche in tutte le
ipotesi  in  cui successivamente a tale data venga stipulato un nuovo
contratto  individuale  con dirigenti gia' in servizio al 31 dicembre
1998  ovvero  venga  modificato  uno  degli  aspetti del rapporto di,
lavoro  con  particolare  riguardo al conferimento degli incarichi di
direzione di struttura.

2.  Il rapporto di lavoro e' esclusivo anche nei confronti di tutti i
dirigenti  che  alla  data dell'entrata in vigore del d.lgs. 229/1999
abbiano  optato  per  l'esercizio dell'attivita' libero professionale
intramuraria.

3.  I dirigenti gia' in servizio alla data del 31.12.1998 che abbiano
optato    per   l'esercizio   dell'attivita'   libero   professionale
extramuraria  possono  passare,  a  domanda,  al  rapporto  di lavoro
esclusivo.   A  tal  fine,  entro  il  14  marzo  2000,  i  dirigenti
interessati  sono tenuti a comunicare all'azienda l'opzione in ordine
al  rapporto  esclusivo.  La mancata comunicazione esplicita entro il
predetto termine vale come assenso per il rapporto esclusivo.

4. Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo non puo' chiedere il
passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. La revoca dell'opzione
all'esercizio  della  libera  professione  extramuraria  puo'  essere
invece esercitata entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalita'
previste dall'art. 48.

5.  Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilita'
del  dirigente  nello  svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito
dell'incarico attribuito e della competenza professionale nell'area e
disciplina di appartenenza.

6.  Il  rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti  del comma 3 che abbiano
mantenuto   l'opzione   per   l'esercizio  della  libera  professione
extramuraria  comporta totale disponibilita' nell'ambito dell'impegno
di  servizio,  per  la  realizzazione  degli  obiettivi istituzionali
programmati   e  lo  svolgimento  delle  attivita'  professionali  di
competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati
per  i  dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle
indicazioni  dei  responsabili  delle  strutture,  negoziano  con  le
equipes  interessate  i volumi e le tipologie delle attivita' e delle
prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonche'
le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.