ART. 16
                   Orario di lavoro dei dirigenti

1.  Nell'ambito  dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti
titolari di uno degli incarichi di cui all'art. 27 comma 1, lett. b),
c)  e  d)  assicurano  la  propria presenza in servizio ed il proprio
tempo  di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall'art.
6,  comma  1  lett.  B), in modo flessibile l'impegno di servizio per
correlarlo  alle  esigenze  della  struttura  cui  sono  preposti  ed
all'espletamento  dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi
e   programmi   da   realizzare.  I  volumi  prestazionali  richiesti
all'equipe  ed  i  relativi  tempi di attesa massimi per la fruizione
delle  prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell'art.
65,  comma  6  del  CCNL  5  dicembre  1996  nell'assegnazione  degli
obiettivi   annuali   ai  dirigenti  di  ciascuna  unita'  operativa,
stabilendo  la  previsione  oraria  per  la  realizzazione  di  detti
programmi.  L'impegno  di  servizio  necessario per il raggiungimento
degli  obiettivi  prestazionali  eccedenti  l'orario dovuto di cui al
comma 2 e' negoziato con le procedure e per gli effetti dell'art. 65,
comma 6 citato.

2.  L'orario  di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 e' confermato
in  38  ore  settimanali,  al  fine di assicurare il mantenimento del
livello  di  efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire
lo   svolgimento   delle   attivita'  gestionali  e/o  professionali,
correlate  all'incarico  affidato  e  conseguente  agli  obiettivi di
budget  negoziati  a  livello aziendale, nonche' quelle di didattica,
ricerca ed aggiornamento.

3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio
di  cui ai commi 1 e 2 e' verificato trimestralmente con le procedure
di cui al comma 7 dell'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996.

4.  Nello  svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti
medici   e  veterinari,  quattro  ore  dell'orario  settimanale  sono
destinate  ad  attivita'  non  assistenziali,  quali  l'aggiornamento
professionale,  la partecipazione ad attivita' didattiche, la ricerca
finalizzata  ecc.  Tale  riserva  di  ore  non  rientra nella normale
attivita'  assistenziale,  non  puo'  essere  oggetto  di separata ed
aggiuntiva  retribuzione.  Essa  va  utilizzata  di norma con cadenza
settimanale  ma,  anche  per particolari necessita' di servizio, puo'
essere   cumulata   in  ragione  di  anno  per  impieghi  come  sopra
specificati  ovvero,  infine,  utilizzata  anche  per l'aggiornamento
facoltativo  in aggiunta alle assenze previste dall'art. 23, comma 1,
primo  alinea  del  CCNL  5  dicembre  1996  al medesimo titolo. Tale
riserva  va  resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali
della  struttura  di appartenenza e non puo' in alcun modo comportare
una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per i dirigenti rimasti con
rapporto  di lavoro ad esaurimento le ore destinate all'aggiornamento
sono dimezzate.

5.  La  presenza  del  dirigente medico nei servizi ospedalieri delle
aziende  nonche' in particolari servizi del territorio individuati in
sede  aziendale  con  le  procedure  di  cui al comma, 1, deve essere
assicurata  nell'arco  delle  24  ore  e  per  tutti  i  giorni della
settimana  mediante  una opportuna programmazione ed una funzionale e
preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi
dell'art.  19  del  CCNL  5  dicembre  1996.  Con l'articolazione del
normale  orario  di  lavoro  nell'arco  delle  dodici ore di servizio
diurne,  la  presenza  medica e' destinata a far fronte alle esigenze
ordinarie  e  di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario.
L'azienda  individua  i  servizi  ove  la presenza medica deve essere
garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco
delle 24 ore.

6.  La  presenza  del dirigente veterinario nei relativi servizi deve
essere  assicurata  nell'arco delle dodici ore diurne feriali per sei
giorni  alla  settimana  mediante una opportuna programmazione ed una
funzionale  e  preventiva  articolazione  degli orari, individuata in
sede   aziendale   con   le   procedure   di  cui  al  comma  1.  Con
l'articolazione  del  normale orario di lavoro nell'arco delle dodici
ore  di servizio diurne la presenza medico veterinaria e' destinata a
far  fronte  alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel
medesimo  periodo  orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le
emergenze   vengono   assicurate  mediante  l'istituto  della  pronta
disponibilita'  di  cui  all'art.  20 del CCNL 5 dicembre 1996, fatte
salve  eventuali  altre  necessita' da individuare in sede aziendale,
con  le  procedure indicate negli artt. 6, 7 del presente contratto e
20 comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996.

7.  I  dirigenti  con rapporto di lavoro non esclusivo gia' di I o II
livello  dirigenziale  sono  tenuti  al  rispetto dei commi 1 e 2 del
presente articolo.

8  Tutti  i  dirigenti  medici  di  cui al comma 1, indipendentemente
dall'esclusivita' del rapporto sono tenuti ad assicurare i servizi di
guardia  e  di pronta disponibilita' previsti dagli artt. 19 e 20 del
CCNL 5 dicembre 1996. Per i dirigenti veterinari la presente clausola
riguarda i servizi di pronta disponibilita'.