ART. 18
                            Sostituzioni

1.  In  caso  di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del
direttore   di   dipartimento,   la   sua  sostituzione  e'  affidata
dall'azienda   ad  altro  dirigente  con  incarico  di  direzione  di
struttura  complessa  da  lui  stesso preventivamente individuato con
cadenza   annuale.   Analogamente   si  procede  nei  casi  di  altre
articolazioni   aziendali   che,  pur  non  configurandosi  con  tale
denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale piu' strutture
complesse.

2.  Nei  casi  di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente
con  incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione e'
affidata dall'azienda ad altro dirigente della struttura medesima con
rapporto di lavoro esclusivo, indicato all'inizio di ciascun anno dal
responsabile  della struttura complessa, che - a tal fine - si avvale
dei seguenti criteri:

a)  il  dirigente  deve  essere  titolare di un incarico di struttura
semplice ovvero di alta specializzazione;

b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati.

3.  Le  disposizioni  del  comma  2  si  applicano  anche nel caso di
strutture  semplici  che non siano articolazione interna di strutture
complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato
dall'incarico di struttura semplice.

4.  Nel  caso  che  l'assenza  sia  determinata  dalla cessazione del
rapporto  di  lavoro  del  dirigente  interessato, la sostituzione e'
consentita  per  il  tempo  strettamente  necessario  ad espletare le
procedure  di  cui ai DPR, 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del
d.lgs  502/1992. In tal caso puo' durare sei mesi, prorogabili fino a
dodici.

5.  Nei  casi  in  cui  l'assenza  dei  dirigenti  indicati nei commi
precedenti,  sia  dovuta  alla  fruizione  di  una  aspettativa senza
assegni  per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero
di  direttore  sanitario  e  di  direttore  dei  servizi  sociali ove
previsto  dalle  leggi  regionali - presso la stessa o altra azienda,
ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 71 del d.lgs 29/1993
e  della  legge  816/1985  e  successive  modifiche  o  per  distacco
sindacale,  l'azienda  applica il comma 4 e provvede con l'assunzione
di  altro  dirigente  con  rapporto  di  lavoro  ed  incarico a tempo
determinato  per  la  durata  dell'aspettativa concessa, nel rispetto
delle procedure richiamate nel comma.

6.  Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo
determinato  ai  sensi  del comma 5, e' disciplinato dall'art. 16 del
CCNL  5  dicembre  1996 come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997. La
disciplina  dell'incarico conferito e' quella prevista dall'art. 15 e
seguenti  del  d.lgs  502/1992  e  dal  presente contratto per quanto
attiene  le  verifiche,  durata  ed  altri  istituti  applicabili. Il
contratto  si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato
rinnovo  ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del
termine.  Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il
proprio   periodo   di  incarico  ed  e'  soggetto  alla  verifica  e
valutazione di cui all'art. 31.

7.  Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano
come  mansioni  superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e
livello  unico  della  dirigenza  sanitaria.  Al dirigente incaricato
della  sostituzione ai sensi del presente articolo non e' corrisposto
alcun  emolumento  per  i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei
commi  1  e  2  si protragga continuativamente oltre tale periodo, al
dirigente  compete  una  indennita'  mensile di L. 1.036.000 e per la
sostituzione  di  cui  al  comma 3 di L. 518.000. Alla corresponsione
delle  indennita'  si provvede o con le risorse o del fondo dell'art.
50  o  di quello dell'art. 52 per tutta la durata della sostituzione.
La  presente  clausola  si  applica  ad  ogni  eventuale  periodo  di
sostituzione   anche   se  ripetuto  nel  corso  dello  stesso  anno.
L'indennita'  puo',  quindi,  essere  corrisposta  anche  per periodi
frazionati.

8.  Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui
ai  commi  precedenti,  possono affidare la struttura temporaneamente
priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico.

9.  In prima applicazione la disciplina del presente articolo decorre
dal.  sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente CCNL e,
da  tale  data  e'  disapplicato  l'art.  121  del DPR. 384/1990. Nel
medesimo  termine le aziende possono integrare le procedure di cui ai
commi 1, 2 e 3 secondo i propri ordinamenti, previa consultazione dei
soggetti dell'art. 10, comma 2.