ART. 19
                             Aspettativa

1.  Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne
faccia  formale  e motivata richiesta possono essere concessi periodi
di   aspettativa   per   esigenze   personali  o  di  famiglia  senza
retribuzione  e  senza  decorrenza  dell'anzianita',  per  un periodo
massimo di dodici mesi nel triennio.

2.  Al  fine del calcolo del triennio si applicano le medesime regole
previste per le assenze per malattia.

3.  I  periodi  di  aspettativa  di  cui  al  comma  1,  fruiti anche
frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste
dagli artt. 24 e 25 del CCNL 5 dicembre 1996.

4.  L'azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno
i  motivi  che ne hanno giustificato la concessione, puo' invitare il
dirigente a riprendere servizio nel termine appositamente prefissato.

5.  Il  rapporto  di  lavoro  e'  risolto,  senza  diritto  ad alcuna
indennita'  sostitutiva di preavviso nei confronti del dirigente che,
salvo  casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere
servizio  alla  scadenza  del periodo di aspettativa o del termine di
cui al comma 4.

6.  L'aspettativa  e'  concessa per un periodo massimo di sei mesi, a
richiesta,  anche  al  dirigente  assunto  presso  la  stessa o altra
azienda  con  rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di
direzione  di  struttura complessa, ai sensi dell'art. 15 e segg. del
d.lgs 502/1992.

7.  In  deroga a quanto previsto dai comma 1 e 6, al dirigente gia' a
tempo  indeterminato, assunto presso la stessa o altra azienda ovvero
in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi
della  comunita'  europea  con rapporto di lavoro ed incarico a tempo
determinato,  l'aspettativa  e'  concessa  per  tutta  la  durata del
contratto di lavoro a termine anche, nell'ipotesi di cui all'art. 18,
commi 4 e 5.

8. E' disapplicato l'art. 28 del CCNL 5 dicembre 1996.