ART. 2
 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1.  Il  presente  contratto  concerne  il periodo 1 gennaio 1998 - 31
dicembre  2001 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1998
          fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione,  salvo  diversa prescrizione del presente contratto. La
stipulazione,   che  avviene  al  momento  della  sottoscrizione  del
contratto   da   parte   dei   soggetti   negoziali   a  seguito  del
perfezionamento  delle  procedure  di cui all'art. 51 del d.lgs n. 29
del  1993, e' comunicata da parte dell'A.RA.N. con idonea pubblicita'
di  carattere  generale  alle  aziende  ed enti destinatari che danno
attuazione  agli  istituti  a  contenuto  economico  e  normativo con
carattere vincolato ed automatico nei successivi 30 giorni dalla data
                          di comunicazione.

3.  Alla  scadenza,  il  presente contratto si rinnova tacitamente di
anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino   a   quando  non  siano  sostituite  dal  successivo  contratto
                             collettivo.

4.  Per  evitare periodi di vacanze contrattuali, le piattaforme sono
presentate  tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale
periodo  e  per  il  mese  successivo alla scadenza del contratto, le
parti  negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad
                           azioni dirette.

5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data
di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sara'
corrisposta  la  relativa  indennita',  secondo  le scadenze previste
dall'accordo  sul  costo del lavoro del 23 luglio 1993 e le procedure
            degli artt. 51 e 52 del d.lgs n. 29 del 1993.

6.  In  sede  di  rinnovo biennale, per la determinazione della parte
economica  da  corrispondere,  ulteriore  punto  di  riferimento  del
negoziato   sara'  costituito  dalla  comparazione  tra  l'inflazione
programmata  e  quella  effettiva intervenuta nel precedente biennio,
  secondo quanto previsto dall'Accordo di cui al comma precedente.