ART. 20
                        Mobilita' volontaria

1.  La  mobilita' volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli
enti del comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni
diverse  -  in  presenza della relativa vacanza di organico avviene a
domanda  del  dirigente  che  abbia superato il periodo di prova, con
l'assenso  dell'azienda  di  destinazione  e nel rispetto dell'area e
disciplina di appartenenza del dirigente stesso.

2.  Il  nulla  osta  dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non
venga  concesso entro dieci giorni dalla richiesta, e' sostituito dal
preavviso di tre mesi.

3.  La  mobilita'  non  comporta novazione del rapporto di lavoro. Il
fascicolo  personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento
degli  incarichi di cui all'art. 27, comma 1, lettere b), c) o d) per
i  dirigenti  con  meno  di  cinque  anni  di attivita', l'azienda di
destinazione tiene conto dell'insieme delle valutazioni riportate dal
dirigente   anche   nelle   precedenti  amministrazioni.  Qualora  ne
ricorrano le condizioni, si applica l'art. 28, comma 5.

4.  La  mobilita'  di  cui  al  presente  articolo se richiesta da un
dirigente  con incarico di direzione di struttura complessa, comporta
nel trasferimento, la perdita di tale incarico. L'azienda o l'ente di
destinazione provvederanno all'affidamento al dirigente trasferito di
uno  degli  incarichi tra quelli previsti dall'art. 27, comma 1 lett.
b)  e  c),  tenuto  conto  della  clausola  precedente. L'incarico di
direzione  di struttura complessa potra' essere conferito dalla nuova
azienda con le procedure dell'art. 29, comma 1.

5.   Il   comma   1   si   applica   anche   nel  caso  di  mobilita'
intercompartimentale  dei  dirigenti da e verso le aziende e gli enti
del  comparto sanita', purche' le amministrazioni interessate abbiano
dato il proprio nulla osta.

6.  E'  confermata  l'applicazione del comma 16 dell'art. 37 del CCNL
del 5 dicembre 1996.

7.  Sono disapplicati gli artt. 82, 83, 84, 85 del DPR 384/1990 ed il
comma 10 dell'art. 39 del CCNL del 5 dicembre 1996.