ART. 21 Comando 1. Per comprovate esigenze di servizio la mobilita' del dirigente puo' essere attuata anche attraverso l'istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso. 2. Il comando e' disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del dirigente alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio carico l'azienda o l'amministrazione di destinazione. 3. Il posto lasciato disponibile dal dirigente comandato non puo' essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilita'. 4. I posti vacanti, temporaneamente ricoperti dal dirigente comandato, sono considerati disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti. 5. Il comando puo' essere disposto anche nei confronti del dirigente per il quale sia in corso il periodo di prova, purche' la conseguente esperienza professionale sia considerata utile a tal fine dall'azienda e previa individuazione delle modalita' con le quali le amministrazioni interessate ne formalizzeranno l'avvenuto superamento. 6. Per finalita' di aggiornamento, il dirigente puo' chiedere un comando finalizzato per periodi di tempo determinato presso centri, istituti e laboratori nazionali ed internazionali od altri organismi di ricerca che abbiano dato il proprio assenso. 7. Il comando del comma 6 e' senza assegni e non puo' superare il periodo di due anni nel quinquennio, ferma restando l'anzianita' di servizio maturata nel periodo di comando agli effetti concorsuali. 8. Ove il comando sia giustificato dall'esigenza dell'azienda per il compimento di studi speciali o per l'acquisizione di tecniche particolari, al dirigente comandato sono corrisposti gli assegni e, per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione. 9. Sono disapplicati gli artt. 44 e 45, commi 4 e segg. del DPR 761/1979.