ART. 21
                               Comando

1.  Per  comprovate  esigenze  di servizio la mobilita' del dirigente
puo'  essere  attuata  anche  attraverso  l'istituto  del comando tra
aziende  ed  enti  del  comparto anche di diversa regione ovvero da e
verso  altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il
loro assenso.

2. Il comando e' disposto per tempo determinato ed in via eccezionale
con il consenso del dirigente alla cui spesa provvede direttamente ed
a proprio carico l'azienda o l'amministrazione di destinazione.

3.  Il  posto  lasciato  disponibile dal dirigente comandato non puo'
essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilita'.

4.   I   posti   vacanti,  temporaneamente  ricoperti  dal  dirigente
comandato,  sono  considerati disponibili sia ai fini concorsuali che
dei trasferimenti.

5.  Il comando puo' essere disposto anche nei confronti del dirigente
per il quale sia in corso il periodo di prova, purche' la conseguente
esperienza   professionale   sia   considerata   utile   a  tal  fine
dall'azienda  e previa individuazione delle modalita' con le quali le
amministrazioni    interessate    ne    formalizzeranno    l'avvenuto
superamento.

6.  Per  finalita'  di  aggiornamento,  il dirigente puo' chiedere un
comando  finalizzato  per periodi di tempo determinato presso centri,
istituti  e laboratori nazionali ed internazionali od altri organismi
di ricerca che abbiano dato il proprio assenso.

7.  Il  comando  del  comma 6 e' senza assegni e non puo' superare il
periodo  di  due anni nel quinquennio, ferma restando l'anzianita' di
servizio maturata nel periodo di comando agli effetti concorsuali.

8.  Ove il comando sia giustificato dall'esigenza dell'azienda per il
compimento  di  studi  speciali  o  per  l'acquisizione  di  tecniche
particolari,  al  dirigente comandato sono corrisposti gli assegni e,
per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione.

9.  Sono  disapplicati  gli  artt.  44  e 45, commi 4 e segg. del DPR
761/1979.