ART. 22 Risoluzione consensuale 1. L'azienda o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e' praticabile prioritariamente in presenza di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui e' correlata una diminuzione degli oneri di bilancio derivante, a parita' di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative competenze. 3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'azienda, disciplina i criteri generali delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro i quali, prima della loro definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 6, lett. B). 4. In applicazione dei commi precedenti, l'azienda puo' erogare una indennita' supplementare nell'ambito della effettiva capacita' di spesa del rispettivo bilancio. La misura dell'indennita' puo' variare fino ad un massimo di 24 mensilita', comprensive: dello stipendio tabellare, dell'indennita' integrativa speciale, dell'indennita' di specificita' medico-veterinaria e di esclusivita' del rapporto in godimento, degli assegni personali o dell'indennita' di incarico di struttura complessa ove spettanti nonche' della retribuzione di posizione complessiva in atto.