ART. 22
                       Risoluzione consensuale

1.  L'azienda  o  il  dirigente  possono  proporre all'altra parte la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

2.  La  risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e' praticabile
prioritariamente  in  presenza  di  processi di ristrutturazione o di
riorganizzazione  cui  e'  correlata  una  diminuzione degli oneri di
bilancio   derivante,  a  parita'  di  funzioni  e  fatti  salvi  gli
incrementi   contrattuali,  dalla  riduzione  stabile  dei  posti  di
organico   della   qualifica   dirigenziale,   con   la   conseguente
ridefinizione delle relative competenze.

3.  Ai fini dei commi 1 e 2, l'azienda, disciplina i criteri generali
delle  condizioni,  dei  requisiti  e  dei  limiti per la risoluzione
consensuale  del  rapporto  di  lavoro  i  quali,  prima  della  loro
definitiva  adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art.
6, lett. B).

4.  In  applicazione dei commi precedenti, l'azienda puo' erogare una
indennita'  supplementare  nell'ambito  della  effettiva capacita' di
spesa del rispettivo bilancio. La misura dell'indennita' puo' variare
fino  ad  un  massimo  di 24 mensilita', comprensive: dello stipendio
tabellare,  dell'indennita'  integrativa speciale, dell'indennita' di
specificita'  medico-veterinaria  e  di  esclusivita' del rapporto in
godimento,  degli  assegni personali o dell'indennita' di incarico di
struttura  complessa  ove  spettanti  nonche'  della  retribuzione di
posizione complessiva in atto.