ART. 25
                          Patrocinio legale

1.  L'azienda,  nella  tutela dei propri diritti ed interessi, ove si
verifichi  l'apertura  di  un procedimento di responsabilita' civile,
contabile  o  penale  nei  confronti  del  dirigente per fatti o atti
connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti
di  ufficio,  assume  a proprio carico, a condizione che non sussista
conflitto  di  interesse,  ogni onere di difesa fin dall'apertura del
procedimento  e  per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il
dipendente  da un legale, previa comunicazione all'interessato per il
relativo assenso.

2.  Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in
sostituzione  di  quello  indicato  dall'azienda  o  a supporto dello
stesso,    i    relativi   oneri   saranno   interamente   a   carico
dell'interessato.    Nel   caso   di   conclusione   favorevole   del
procedimento,  l'azienda  procede, al rimborso delle spese legali nel
limite  massimo  della  tariffa  a  suo carico qualora avesse trovato
applicazione  il  comma  1, che comunque, non potra' essere inferiore
alla  tariffa  minima  ordinistica.  Tale  ultima clausola si applica
anche  nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non
sia  stato  possibile  applicare inizialmente il comma 1 per presunto
conflitto di interesse.

3.  L'azienda  dovra' esigere dal dirigente, eventualmente condannato
con  sentenza  passata  in  giudicato  per i fatti a lui imputati per
averli  commessi  con  dolo  o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti
dall'azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.