ART. 27
                        Tipologie di incarico

1.  Le  tipologie  di  incarichi  conferibili  ai  dirigenti medici e
veterinari sono le seguenti:
a) incarico  di  direzione  di  struttura  complessa.  Tra  essi sono
   ricompresi  l'incarico  di direttore di dipartimento, di distretto
   sanitario o di presidio ospedaliero di cui al d.lgs 502/1992;
b) incarico di direzione di struttura semplice;
c) incarichi  di natura professionale anche di alta specializzazione,
   di  consulenza,  di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di
   controllo.
d) incarichi  di  natura  professionale  conferibili ai dirigenti con
   meno di cinque anni di attivita'.

2. La definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lettere
b) e c) e' una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o
sotto  ordinazione  degli incarichi, la quale discende esclusivamente
dall'assetto   organizzativo  aziendale  e  dalla  graduazione  delle
funzioni.

3.  Per  "struttura"  si intende l'articolazione interna dell'azienda
alla  quale  e'  attribuita con l'atto di cui all'art. 3, comma 1 bis
del  d.lgs.  502  del  1992 la responsabilita' di gestione di risorse
umane, tecniche o finanziarie.

4.  Per  struttura  complessa  -  sino  all'emanazione  dell'atto  di
indirizzo  e  coordinamento  previsto dall'art. 15 quinquies, comma 6
del  d.lgs.  n.  502  del  1992 e del conseguente atto aziendale - si
considerano tutte le strutture gia' riservate in azienda ai dirigenti
di ex II livello.

5.  Tra  le  strutture complesse per Dipartimento si intendono quelle
strutture  individuate  dall'azienda  per  l'attuazione  di  processi
organizzativi  integrati.  I  Dipartimenti  aziendali, comunque siano
definiti   (strutturali,  integrati,  funzionali,  transmurali  etc),
rappresentando il modello operativo delle aziende, svolgono attivita'
professionali  e gestionale. Ad essi sono assegnate le risorse di cui
al  comma 3, necessarie all'assolvimento delle funzioni attribuite. I
Dipartimenti sono articolati al loro interno in strutture complesse e
strutture semplici a valenza dipartimentale.

6.  I  Distretti sono le strutture individuate dall'azienda, ai sensi
dell'art.  3  quater  del d.lgs 502/1992, per assicurare i servizi di
assistenza   primaria   relativa   alle   attivita'  Sanitarie  e  di
integrazione  socio  sanitaria.  Ad essi sono assegnate le risorse di
cui al comma 3, necessarie all'assolvimento delle funzioni attribuite
con contabilita' separata all'interno del bilancio aziendale.

7.  Per  struttura semplice si intendono sia le articolazioni interne
della  struttura  complessa  sia  quelle  a  valenza dipartimentale o
distrettuale,  dotate  della  responsabilita'  ed autonomia di cui al
comma 3.

8.  Per incarichi professionali di alta specializzazione si intendono
articolazioni  funzionali  della  struttura connesse alla presenza di
elevate  competenze  tecnico  professionali che producono prestazioni
quali-quantitative    complesse    riferite,   alla   disciplina   ed
organizzazione interna della struttura di riferimento.

9.   Per  incarichi  professionali  si  intendono  quelli  che  hanno
rilevanza   all'interno   della   struttura   di  assegnazione  e  si
caratterizzano  per  lo sviluppo di attivita' omogenee che richiedono
una  competenza  specialistico-funzionale di base nella disciplina di
appartenenza.

10.  Sino  all'adozione  dell'atto aziendale, gli incarichi di cui al
comma  1,  lett.  b),  c)  e  d) corrispondono, nell'ordine, a quelli
previsti dall'art. 56, comma 1, fascia b) ed a quelli di cui all'art.
57 fasce a) e b) del CCNL 5 dicembre 1996.

11. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa sono
conferiti  solo  ai  dirigenti  con  rapporto di lavoro esclusivo. Ai
Dirigenti  che  abbiano  optato  per l'attivita' libero-professionale
extramuraria, si applica quanto previsto dall'art. 45.

12.  Nell'attribuzione  degli  incarichi  dirigenziali  di  struttura
complessa  dovra'  essere  data  piena  attuazione al principio della
separazione  fra  i  poteri  di  indirizzo e controllo ed i poteri di
gestione  ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 29/1993. A tali strutture ed
al loro interno dovra' essere applicato il principio dell'art. 14 del
d.lgs 29/1993, richiamato dall'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996.