ART. 28
          Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali

                         Criteri e procedure

1.  Ai  dirigenti,  all'atto della prima assunzione, sono conferibili
solo  incarichi  di  natura  professionale,  con  precisi  ambiti  di
autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile
della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilita'
nella  gestione  delle  attivita'. Detti ambiti sono progressivamente
ampliati  attraverso  i  momenti  di  valutazione  e  verifica di cui
all'art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 502 del 1992.

2.  Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dall'azienda su proposta
del  dirigente responsabile della struttura di appartenenza - decorso
il periodo di prova - con atto scritto e motivato ad integrazione del
contratto individuale stipulato ai sensi dell'art. 13, comma 11.

3.  Ai dirigenti, dopo cinque anni di attivita', sono conferibili gli
incarichi  di  direzione  di  struttura  semplice  ovvero  di  natura
professionale  anche  di  alta  specializzazione,  di  consulenza, di
studio  e  ricerca,  ispettivi,  di  verifica e di controllo indicati
nell'art. 27, comma 1 lett. b) e c).

4.  Gli  incarichi  di  cui al comma 3 sono conferiti dall'azienda, a
seguito  di  valutazione  positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta
del  responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e
motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura
semplice   essi  sono  conferiti  nei  limiti  del  numero  stabilito
nell'atto   aziendale.  Nell'attesa  si  considerano  tali  tutte  le
strutture  alle  quali  anche provvisoriamente L'azienda riconosca le
caratteristiche di cui all'art. 27 comma 7.

5.  Limitatamente  ai  dirigenti assunti prima dell'entrata in vigore
del  CCNL  del  5  dicembre 1996, il conferimento o la conferma degli
incarichi  di  cui  al comma 3 comporta la stipulazione del contratto
individuale,  che  ferma  rimanendo  la  costituzione del rapporto di
lavoro  a  tempo  indeterminato,  definisce  tutti,gli  altri aspetti
connessi  all'incarico conferito. Successivamente anche nei confronti
di  tali  dirigenti,  per  le  modifiche  di  uno  degli elementi del
contratto si applica l'art. 13, comma 12.

6.  Nel  conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi
di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto:
a) delle valutazioni del collegio tecnico di cui all'art. 32;
b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
c) dell'area e disciplina di appartenenza;
d) delle  attitudini  personali  e  delle capacita' professionali del
   singolo  dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche
   nella  disciplina  di competenza che all'esperienza gia' acquisita
   in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze
   documentate  di  studio  e  ricerca  presso  istituti  di  rilievo
   nazionale o internazionale;
e) dei  risultati  conseguiti  in  rapporto  agli obiettivi assegnati
   nonche' alle valutazioni riportate ai sensi dell'art. 32;
f) del criterio della rotazione ove applicabile;
g) che  data  l'equivalenza  delle  mansioni  dirigenziali  -  non si
   applica l'art. 2103, comma 1, del C.C.

7.  In  caso  di  piu' candidati all'incarico da conferire, l'azienda
procede  sulla  base  di  una  rosa di idonei - selezionati secondo i
criteri   del   comma  8  -  dai  direttori  di  dipartimento  o  dai
responsabili di altre articolazioni interne interessati.

8.  Le  aziende  -  nel rispetto dei principi stabiliti nel comma 6 -
formulano   in   via   preventiva   i  criteri  e  le  procedure  per
l'affidamento   e   la  revoca  degli  incarichi  dirigenziali.  Tali
modalita',  prima  della  definitiva  determinazione, sono oggetto di
concertazione  con  le  rappresentanze  sindacali di cui all'art. 10,
comma 2.

9.  Gli  incarichi dei commi 1 e 3 sono conferiti a tempo determinato
ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque
anni  -  comunicata  all'atto  del  conferimento  -  con  facolta' di
rinnovo.  La  durata  degli  incarichi  e' connessa alla loro natura.
L'assegnazione   degli   incarichi   non  modifica  le  modalita'  di
cessazione  del  rapporto di lavoro per compimento del limite massimo
di  eta'.  In  tali  casi  la durata dell'incarico viene correlata al
raggiungimento del predetto limite.

10.  I  dirigenti  il cui incarico sia in corso all'entrata in vigore
del  presente  contratto,  ove non sia prevista una diversa scadenza,
sono  sottoposti  a  verifica,  ai  sensi  dell'art. 15, comma 5, del
d.lgs.  n.  502  del  1992,  al termine del triennio dal conferimento
dell'incarico stesso.

11.  La  revoca  dell'incarico  affidato  avviene  con atto scritto e
motivato  a  seguito  di  accertamento della sussistenza di una delle
cause  previste  dall'art.  34 secondo le procedure e con gli effetti
ivi indicati.