ART. 29 Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa 1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti con le procedure previste dal DPR 484/1997, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 4 nel periodo transitorio. 2. Il contratto individuale disciplina la durata, il trattamento economico, gli oggetti e gli obiettivi generali da conseguire. Le risorse occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi annuali sono assegnate con le procedure previste dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996. 3. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facolta' di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo piu' breve, secondo le procedure di verifica previste dall'art. 31. Nel conferimento degli incarichi si applica la clausola prevista dall'art. 28, comma 9 ultimo periodo. 4. Le aziende formulano, in via preventiva, i criteri per il conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi di cui al comma 1. Detti criteri, prima della definitiva determinazione sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma 2. I criteri per il rinnovo previsti dall'art. 28, comma 6 sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacita' gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacita' di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale nonche' dei risultati ottenuti con le risorse assegnate. 5. L'accertamento dei risultati negativi di gestione o l'inosservanza delle direttive impartite sono causa di revoca dell'incarico di direzione di struttura complessa. Essa avviene con atto scritto e motivato secondo le procedure e con gli effetti indicati nell'art. 34. 6. Gli incarichi interni di direttore di dipartimento sono conferiti con le procedure previste dall'art. 17 bis del d.lgs. 502/1992. 7. Gli incarichi interni di direttore di distretto - ove di struttura complessa - sono conferiti sulla base dei requisiti previsti dall'art. 3 sexies del d.lgs 502/1992.