ART. 29
          Affidamento e revoca degli incarichi di direzione
                       di struttura complessa

1.  Gli  incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti
con  le  procedure  previste  dal DPR 484/1997, nel limite del numero
stabilito  dall'atto aziendale, fatto salvo quanto previsto dall'art.
27, comma 4 nel periodo transitorio.

2.  Il  contratto  individuale  disciplina  la durata, il trattamento
economico,  gli  oggetti  e  gli obiettivi generali da conseguire. Le
risorse occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi annuali sono
assegnate  con le procedure previste dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5
dicembre 1996.

3.  Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facolta' di
rinnovo  per  lo  stesso periodo o per periodo piu' breve, secondo le
procedure  di  verifica previste dall'art. 31. Nel conferimento degli
incarichi  si  applica  la  clausola  prevista  dall'art. 28, comma 9
ultimo periodo.

4.  Le  aziende  formulano,  in  via  preventiva,  i  criteri  per il
conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi di cui al comma
1.  Detti criteri, prima della definitiva determinazione sono oggetto
di  concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 10,
comma 2. I criteri per il rinnovo previsti dall'art. 28, comma 6 sono
integrati   da  elementi  di  valutazione  che  tengano  conto  delle
capacita'  gestionali  con  particolare  riferimento  al  governo del
personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacita' di correlarsi con
le   altre   strutture   e  servizi  nell'ambito  dell'organizzazione
dipartimentale   nonche'   dei  risultati  ottenuti  con  le  risorse
assegnate.

5. L'accertamento dei risultati negativi di gestione o l'inosservanza
delle  direttive  impartite  sono  causa  di  revoca dell'incarico di
direzione  di  struttura  complessa.  Essa avviene con atto scritto e
motivato  secondo  le  procedure e con gli effetti indicati nell'art.
34.

6.  Gli incarichi interni di direttore di dipartimento sono conferiti
con le procedure previste dall'art. 17 bis del d.lgs. 502/1992.

7. Gli incarichi interni di direttore di distretto - ove di struttura
complessa   -  sono  conferiti  sulla  base  dei  requisiti  previsti
dall'art. 3 sexies del d.lgs 502/1992.