ART. 32
                    La valutazione dei dirigenti

1.  La  valutazione  dei dirigenti - che e' diretta alla verifica del
livello   di   raggiungimento   degli  obiettivi  assegnati  e  della
professionalita' espressa - e' caratteristica essenziale ed ordinaria
del rapporto di lavoro dei dirigenti medesimi.

2. I risultati finali della valutazione effettuata dagli organismi di
verifica  sono  riportati  nel  fascicolo  personale. Tutti i giudizi
definitivi  conseguiti  dai  dirigenti  sono  parte  integrante degli
elementi  di valutazione delle Aziende sanitarie per la conferma o il
conferimento di qualsiasi tipo di incarico.

3.  Le  aziende  adottano  preventivamente  i  criteri  generali  che
informano  i  sistemi  di  valutazione delle attivita' professionali,
delle  prestazioni  e  delle  competenze  organizzative dei dirigenti
nonche' dei relativi risultati di gestione nell'ambito dei meccanismi
e  sistemi  di  cui  all'art.  31,  comma 4. Tali criteri prima della
definitiva  adozione  sono oggetto di concertazione con i soggetti di
cui all'art. 10, comma 2.

4.  Le  procedure di valutazione del comma 3 devono essere improntate
ai seguenti principi:

a) trasparenza dei criteri e dei risultati;

b) informazione   adeguata   e  partecipazione  del  valutato,  anche
   attraverso la comunicazione ed il contraddittorio;

c) diretta  conoscenza  dell'attivita'  del  valutato  da  parte  del
   soggetto che, in prima istanza effettua la proposta di valutazione
   sulla quale l'organismo, di verifica e' chiamato a pronunciarsi.

5.  L'oggetto  della  valutazione  per  tutti  i dirigenti, oltre gli
obiettivi  specifici  riferiti  alla  singola  professionalita' ed ai
relativi  criteri  di verifica dei risultati, e' costituito, in linea
di  principio,  dai  seguenti  elementi,  ulteriormente integrabili a
livello aziendale con le modalita' del comma 3:

a) collaborazione   interna   ed   il   livello   di   partecipazione
   multiprofessionale nell'organizzazione dipartimentale;

b) livello  di  espletamento  delle  funzioni affidate nella gestione
   delle attivita' e qualita' dell'apporto specifico;

c) capacita'   dimostrata   nel   motivare,   guidare  e  valutare  i
   collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla
   produttivita',   attraverso  una  equilibrata  individuazione  dei
   carichi di lavoro e la gestione degli istituti contrattuali;

d) risultati  delle  procedure  di controllo con particolare riguardo
   all'appropriatezza   e   qualita'   clinica   delle   prestazioni,
   all'orientamento  all'utenza,  alle certificazioni di qualita' dei
   servizi;

e) capacita'  dimostrata  nel  gestire  e  promuovere  le innovazioni
   tecnologiche  e  procedimentali  nonche'  i  conseguenti  processi
   formativi e la selezione del personale;

f) raggiungimento del minimo di credito formativo, ai sensi dell'art.
   16 ter, comma 2 del d.lgs 502/1992 non appena operativo;

g) osservanza degli obiettivi prestazionali assegnati;

h) rispetto  del  codice  di  comportamento  allegato  al  CCNL del 5
   dicembre 1996.

6.   La   valutazione  annuale  dei  dirigenti  da  parte  nucleo  di
valutazione  ha  le finalita' previste dall'art. 31, comma 3, lettere
a) e b).

7. A titolo meramente indicativo la valutazione di cui al comma 6 per
i  dirigenti  di struttura complessa o semplice - ove ne ricorrano le
condizioni  - deve riguardare la gestione del budget affidato e delle
risorse umane e strumentali effettivamente assegnate nonche' tutte le
funzioni delegate ai sensi dell'atto aziendale nonche' la valutazione
dei  modelli  di  organizzazione adottati per il raggiungimento degli
obiettivi, mentre per gli altri dirigenti concerne l'osservanza degli
obiettivi  prestazionali  affidati,  l'impegno  e  la  disponibilita'
correlati  alla  articolazione  dell'orario  di  lavoro  rispetto  al
raggiungimento degli obiettivi.