ART. 32 La valutazione dei dirigenti 1. La valutazione dei dirigenti - che e' diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalita' espressa - e' caratteristica essenziale ed ordinaria del rapporto di lavoro dei dirigenti medesimi. 2. I risultati finali della valutazione effettuata dagli organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti dai dirigenti sono parte integrante degli elementi di valutazione delle Aziende sanitarie per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico. 3. Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attivita' professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonche' dei relativi risultati di gestione nell'ambito dei meccanismi e sistemi di cui all'art. 31, comma 4. Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i soggetti di cui all'art. 10, comma 2. 4. Le procedure di valutazione del comma 3 devono essere improntate ai seguenti principi: a) trasparenza dei criteri e dei risultati; b) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio; c) diretta conoscenza dell'attivita' del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza effettua la proposta di valutazione sulla quale l'organismo, di verifica e' chiamato a pronunciarsi. 5. L'oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre gli obiettivi specifici riferiti alla singola professionalita' ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, e' costituito, in linea di principio, dai seguenti elementi, ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalita' del comma 3: a) collaborazione interna ed il livello di partecipazione multiprofessionale nell'organizzazione dipartimentale; b) livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle attivita' e qualita' dell'apporto specifico; c) capacita' dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttivita', attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro e la gestione degli istituti contrattuali; d) risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualita' clinica delle prestazioni, all'orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualita' dei servizi; e) capacita' dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali nonche' i conseguenti processi formativi e la selezione del personale; f) raggiungimento del minimo di credito formativo, ai sensi dell'art. 16 ter, comma 2 del d.lgs 502/1992 non appena operativo; g) osservanza degli obiettivi prestazionali assegnati; h) rispetto del codice di comportamento allegato al CCNL del 5 dicembre 1996. 6. La valutazione annuale dei dirigenti da parte nucleo di valutazione ha le finalita' previste dall'art. 31, comma 3, lettere a) e b). 7. A titolo meramente indicativo la valutazione di cui al comma 6 per i dirigenti di struttura complessa o semplice - ove ne ricorrano le condizioni - deve riguardare la gestione del budget affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate nonche' tutte le funzioni delegate ai sensi dell'atto aziendale nonche' la valutazione dei modelli di organizzazione adottati per il raggiungimento degli obiettivi, mentre per gli altri dirigenti concerne l'osservanza degli obiettivi prestazionali affidati, l'impegno e la disponibilita' correlati alla articolazione dell'orario di lavoro rispetto al raggiungimento degli obiettivi.