ART. 34
                 Effetti della valutazione negativa

1.  L'accertamento  della  responsabilita' dirigenziale a seguito dei
processi  di  valutazione  dell'art. 32, prima della formulazione del
giudizio  negativo,  deve  essere preceduto da un contraddittorio nel
quale  devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche
assistito da una persona di fiducia.

2.  L'accertamento  della  responsabilita'  dirigenziale  che  rilevi
scostamenti  rispetto  agli  obiettivi e compiti professionali propri
dei   dirigenti,   come   definiti   a  livello  aziendale,  comporta
l'assunzione  di  provvedimenti  che,  in  applicazione  del comma 3,
devono essere commisurati:

a) alla posizione rivestita dal dirigente nell'ambito aziendale;

b) all'entita' degli scostamenti rilevati.

3. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o
semplice,  l'accertamento delle responsabilita' dirigenziali rilevato
a  seguito delle procedure di valutazione, e dovuto alla inosservanza
delle  direttive ed ai risultati negativi della gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa puo' determinare:

a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte;

b) la  revoca  dell'incarico  e  l'affidamento  di  altro  tra quelli
   ricompresi  nell'art.  27  comma  1,  lett. a), b) o c), di valore
   economico inferiore a quello in atto. Ai dirigenti con incarico di
   direzione  di  struttura complessa la revoca del relativo incarico
   comporta  l'attribuzione  dell'indennita'  di  esclusivita'  della
   fascia immediatamente inferiore;

c) in caso di accertamento di responsabilita' particolarmente grave e
   reiterata,  la  revoca  dell'incarico  conferito  ai  sensi  della
   lettera  b)  e  conferimento  di  uno  degli  incarichi ricompresi
   nell'art.  27,  comma  1, lett. c) di valore economico inferiore a
   quello revocato;

4.  I dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa che,
comunque,   al   termine   del   periodo  di  incarico  non  superino
positivamente  la  verifica per la conferma dello stesso, fatto salvo
il caso di recesso dal rapporto di lavoro, sono mantenuti in servizio
con  altro incarico tra quelli professionali ricompresi nell'art. 27,
lett. b) o c), congelando contestualmente un posto di dirigente.

5.  Per  i  dirigenti  cui  siano  conferiti  gli  incarichi previsti
dall'art.  27, comma 1 lett. c), l'accertamento delle responsabilita'
dirigenziali  rilevato  a  seguito  delle  procedure di valutazione e
dovuto  alla inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme
ai canoni di cui all'art 32, comma 5, puo' determinare:

a) perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato;

b) la  revoca  dell'incarico  e  l'affidamento  di  altro  tra quelli
   previsti  dall'art.  27,  comma  1  lett.  c), di valore economico
   inferiore, ai sensi del CCNL 2.7.1997;

c) in   caso   di   responsabilita'   grave  e  reiterata,  ulteriore
   applicazione del punto b).

6.  Nei  casi  di  cui ai commi 3, 4 e 5 e' fatta salva la componente
fissa della retribuzione di posizione.

7.  In  presenza  di  valutazione negativa - annuale, triennale ed al
termine  dell'incarico  - definita in base ad elementi di particolare
gravita',  anche estranei alla prestazione lavorativa, resta ferma la
facolta'  di  recesso  dell'azienda previa attuazione delle procedure
previste dall'art. 23.