ART. 37
          Indennita' Integrativa Speciale ed Indennita' di
                   specificita' medico-veterinaria

1. L'indennita' integrativa speciale per il ruolo unico dei dirigenti
medici  e  veterinari  ivi  compresi  quelli  dell'art. 36 comma 4 e'
fissata  in  L.  13.883.000 annui lordi comprensivi della tredicesima
mensilita'.

2. L'indennita' di specificita' medica, prevista dall'art. 5 del CCNL
del  5 dicembre 1996 - secondo biennio economico, per i dirigenti del
comma  1 e' fissata nella misura di L. 15.000.000 - annui lordi. Essa
e' fissa e ricorrente ed e' corrisposta per tredici mensilita'.

3.  Le  disposizioni'  di  cui  al  presente articolo decorrono dal 1
agosto 1999.