ART. 37 Indennita' Integrativa Speciale ed Indennita' di specificita' medico-veterinaria 1. L'indennita' integrativa speciale per il ruolo unico dei dirigenti medici e veterinari ivi compresi quelli dell'art. 36 comma 4 e' fissata in L. 13.883.000 annui lordi comprensivi della tredicesima mensilita'. 2. L'indennita' di specificita' medica, prevista dall'art. 5 del CCNL del 5 dicembre 1996 - secondo biennio economico, per i dirigenti del comma 1 e' fissata nella misura di L. 15.000.000 - annui lordi. Essa e' fissa e ricorrente ed e' corrisposta per tredici mensilita'. 3. Le disposizioni' di cui al presente articolo decorrono dal 1 agosto 1999.