ART. 39
                    La retribuzione di posizione

1.  La  retribuzione  di  posizione e' una componente del trattamento
economico  dei  dirigenti  che,  in  relazione alla graduazione delle
funzioni  prevista  dall'art. 51, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996 e'
collegata all'incarico agli stessi conferito ai sensi dell'art. 27.

2. La retribuzione di posizione, e' composta da una parte fissa e una
parte variabile e compete per tredici mensilita'.

3.  La componente fissa della retribuzione di posizione, e' garantita
al  dirigente  nella misura - in atto goduta - in caso di mobilita' o
trasferimento  per  vincita  di  concorso  o  di  incarico  ai  sensi
dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992.

4. La componente fissa della retribuzione e' mantenuta anche nei casi
previsti dall'art. 34 operando gli effetti della valutazione negativa
solo sulla parte variabile.

5.  In prima applicazione del CCNL del 5 dicembre 1996 come integrato
dal  CCNL  del 2 luglio 1997, il valore economico minimo contrattuale
della  retribuzione  di  posizione - parte fissa e variabile - per il
personale  gia'  in  servizio  all'entrata  in  vigore  del contratto
medesimo  -  e' stato indicato nella tabella all. 1 del CCNL relativo
al   II   biennio  economico,  secondo  le  posizioni  funzionali  od
economiche di provenienza dei dirigenti.

6.  La  componente  fissa  della  retribuzione di posizione stabilita
dalla  tabella  indicata  nel  comma  5  non  e' modificabile, mentre
l'incremento  della  componente  variabile  minima contrattuale della
medesima tabella - sulla base della graduazione delle funzioni di cui
all'art.  26,  e'  competenza delle singole aziende in relazione alle
risorse   disponibili   nell'apposito   fondo.   Di   conseguenza  la
retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio
che, a parita' di graduazione delle funzioni, deve essere identica, '
si colloca - in base alla tipologia degli incarichi conferiti - nelle
fasce economiche degli artt. 56 e 57 del CCNL 5 dicembre 1996.

7. Il valore economico complessivo dell'incarico determinato ai sensi
del  comma 6 e' la risultante della somma del minimo contrattuale del
comma  5  e  della quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente.
Detto  valore,  a parita' di funzioni, si ottiene mediante i relativi
conguagli  sulla  parte  variabile rispetto al minimo contrattuale in
godimento fino al raggiungimento dei valore economico complessivo.

8.  Nel  caso  di  attribuzione  di  un  incarico  diverso  da quello
precedentemente  svolto,  a seguito di ristrutturazione aziendale, in
presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso
sara'  conferito,  ai  sensi degli artt. 28 e 29, un incarico di pari
valore economico.

9. Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero
di  incarichi  che,  pur  non  configurandosi con tale denominazione,
ricomprendano - secondo l'atto aziendale - piu' strutture complesse -
per  la  retribuzione  di posizione - parte variabile - del dirigente
interessato  e'  prevista  una  maggiorazione  fra  il  35 ed il 50%,
calcolato  sul  valore  massimo  della  fascia  di  appartenenza come
rideterminata dal comma 10.

10.  I  valori massimi delle fasce di cui agli art. 56 e 57 del CLN 5
dicembre 1996 sono cosi' rideterminati:

Fascia a) dell'art. 56: L. 80.000.000
Fascia b) dell'ari. 56: L. 70.000.000
Fascia a) dell'art. 57: L. 70.000.000
Fascia b) dell'art. 57: L. 45.000.000

11.  Per  i  dirigenti  di  nuova assunzione, ai quali le aziende non
abbiano  ancora  conferito  un  incarico  diverso, la retribuzione di
posizione minima contrattuale corrisponde - per il biennio 1998-1999,
-  ai  seguenti  valori,  fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del
CCNL 5 dicembre 1996, II biennio 1996 - 1997:


componente fissa:     L. 2.000.000
componente variabile: L.   371.000

12.  Alla  corresponsione  della  retribuzione di posizione nelle sue
componenti  -  fissa  e  variabile  -  in  applicazione  del presente
articolo   si  provvede  con  il  fondo  di  cui  all'art.  50.  Alla
maggiorazione  di  cui  al  comma 9 le aziende provvedono con oneri a
carico del proprio bilancio.