ART. 41
                            Equiparazione

1.   Le   parti   concordano   sulla  necessita'  di  procedere  alla
equiparazione  della  retribuzione  minima  contrattuale  di cui alla
tabella  allegato  1  al  CCNL  del 5 dicembre 1996 - secondo biennio
economico 1996-1997 dei dirigenti di ex IX livello, qualificato e non
del  DPR  384/1990  -  in  servizio al 5 dicembre 1996 - a quella dei
dirigenti  di  ex  X  livello  non qualificato, attesa la sostanziale
parificazione  delle funzioni dirigenziali operata con l'accorpamento
delle   due  ex  posizioni  funzionali  nel  I  livello  dirigenziale
dall'art. 18, comma 2 del d.lgs 502/1992.

2.  Tale equiparazione, iniziata con il CCNL 5 dicembre 1996, secondo
biennio  economico,  per quanto riguarda lo stipendio tabellare, deve
essere  definitivamente  portata  a termine per la, conclusione della
vertenza.  A  tal  fine  le  parti,  nel prendere atto che le risorse
necessarie si renderanno disponibili nel biennio economico 2000-2001,
rinviano  la  definitiva  soluzione al relativo contratto, prevedendo
sin  d'ora  che  per  un corretto finanziamento dei fondi di ciascuna
azienda  si  provvedera',  con le procedure dell'art. 7 lett. c) alla
loro perequazione a livello regionale.

3.  Le  parti  concordano,  altresi',  di  rinviare  al contratto del
medesimo   biennio  la  definizione  del  trattamento  economico  dei
dirigenti  assunti  dal  6  dicembre  1996  in  poi,  al  termine del
quinquennio di cui all'art. 28.