ART. 42 Indennita' di esclusivita' del rapporto di lavoro 1. Nel quadro del riordino del Servizio Sanitario Nazionale previsto dal d.lgs 229/1999, al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie ed in relazione al conseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale anche per la razionalizzazione della spesa sanitaria, le parti, preso atto delle disposizioni contenute nelle leggi 448/1998 e 488/1999, con decorrenza e disciplina da stabilirsi nel CCNL del secondo biennio economico 2000-2001 in ragione dei relativi finanziamenti, prevedono l'istituzione di una indennita' per l'esclusivita' del rapporto dei dirigenti medici e veterinari. Per una corretta distribuzione delle risorse tra aziende si procedera' secondo le modalita' previste dall'art. 7, comma 1, lett. d). 2. Le parti concordano, altresi', che la disciplina del rapporto di lavoro esclusivo e del connesso trattamento economico e' strettamente legata alla permanenza stabile nell'attuale quadro normativo del presente sistema di incompatibilita', dandosi atto che, ove le eventuali norme di legge sopravvenute dovessero modificare l'esclusivita' del rapporto senza riferimento agli aspetti economici, il contratto - per la presente parte - sara' immediatamente disdettato e le parti si incontreranno per la riapertura del negoziato su tale punto entro 30 giorni. Resta fermo, in ogni caso, il mantenimento dell'indennita', nei confronti di quei dirigenti, che pur in un diverso assetto normativo, manterranno la propria opzione per l'esclusivita' del rapporto di lavoro.