ART. 42
          Indennita' di esclusivita' del rapporto di lavoro

1.  Nel quadro del riordino del Servizio Sanitario Nazionale previsto
dal   d.lgs   229/1999,   al  fine  di  promuovere  il  miglioramento
qualitativo   delle   prestazioni   sanitarie   ed  in  relazione  al
conseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale anche per
la  razionalizzazione  della  spesa  sanitaria,  le parti, preso atto
delle  disposizioni  contenute  nelle  leggi 448/1998 e 488/1999, con
decorrenza  e  disciplina  da stabilirsi nel CCNL del secondo biennio
economico  2000-2001 in ragione dei relativi finanziamenti, prevedono
l'istituzione  di  una indennita' per l'esclusivita' del rapporto dei
dirigenti  medici  e veterinari. Per una corretta distribuzione delle
risorse  tra  aziende  si  procedera'  secondo  le modalita' previste
dall'art. 7, comma 1, lett. d).

2.  Le  parti concordano, altresi', che la disciplina del rapporto di
lavoro esclusivo e del connesso trattamento economico e' strettamente
legata  alla  permanenza  stabile  nell'attuale  quadro normativo del
presente  sistema  di  incompatibilita',  dandosi  atto  che,  ove le
eventuali   norme   di   legge   sopravvenute   dovessero  modificare
l'esclusivita' del rapporto senza riferimento agli aspetti economici,
il   contratto  -  per  la  presente  parte  -  sara'  immediatamente
disdettato  e  le  parti  si  incontreranno  per  la  riapertura  del
negoziato  su  tale punto entro 30 giorni. Resta fermo, in ogni caso,
il mantenimento dell'indennita', nei confronti di quei dirigenti, che
pur  in  un diverso assetto normativo, manterranno la propria opzione
per l'esclusivita' del rapporto di lavoro.