ART. 44 Soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito ed altri rapporti 1. I rapporti di lavoro a tempo definito ed altri similari dei dirigenti medici gia' di I e II livello sono soppressi con le modalita' di realizzazione di cui ai seguenti commi anche per dare completa attuazione agli artt. 42 e 72 del CCNL del 5 dicembre 1996 circa la riconduzione di tali dirigenti medici ad un rapporto di lavoro unico anche per quanto attiene l'orario secondo le disposizioni degli artt. 16 e 17. 2. Il passaggio al rapporto unico - per i dirigenti del comma 1 che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo entro il 14 marzo 2000 - e' portato a termine entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, attribuendo agli stessi: a) il trattamento economico tabellare previsto per i corrispondenti dirigenti dall'art. 36 comma 4; b) l'indennita' integrativa e quella di specificita' medico-veterinaria nella misura prevista dall'art. 37; c) ai dirigenti gia' di II livello ai quali sia mantenuto l'incarico di direzione di struttura complessa a seguito della verifica di cui all'art. 30 l'indennita' di incarico prevista dall'art. 40, che assorbe l'assegno personale dell'art. 43, comma 2. Per coloro che avevano optato per il rapporto quinquennale e' mantenuto lo specifico trattamento in godimento. d) l'indennita' di esclusivita' di rapporto nella misura spettante; e) la retribuzione di posizione definita aziendalmente in relazione all'incarico affidato, nel rispetto dell'art. 39; f) la retribuzione di risultato, ove spettante. Peri dirigenti gia' di II livello a tempo definito che non avessero optato per l'incarico quinquennale entro il 31 luglio 1999, si applica anche l'art. 30. 3. Il comma 2 si applica anche ai dirigenti veterinari gia' di I e II livello, di cui all'art. 43, comma 1 lett. A) punto b), i quali abbiano optato per l'esclusivita' di rapporto. In tal caso l'indennita' prevista al punto c) del comma 2 per i dirigenti gia' di II livello che abbiano mantenuto l'incarico di direzione di struttura complessa ai sensi dell'art. 30 assorbe l'assegno personale di cui all'art. 43, comma 3. 4. Il comma 2 trova applicazione anche nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati di cui all'art. 70, comma 5 del CCNL 5 dicembre 1996 che alla data prevista del 14 marzo 2000, abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo. 5. Per i dirigenti medici e veterinari dei commi precedenti che non abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo entro il 14 marzo 2000 - il passaggio avviene con decorrenza dall'opzione - anche successivamente - con l'attribuzione del trattamento economico previsto dal comma 2 con esclusione della lettera c). 6. In ogni caso la trasformazione del rapporto di lavoro avviene improrogabilmente entro il 1 dicembre 2001 anche per coloro che non dovessero optare per il rapporto esclusivo. In tale caso a detti dirigenti e' attribuito: a) il trattamento economico tabellare previsto per i corrispondenti dirigenti dall'art. 36 comma 4; b) l'indennita' integrativa e quella di specificita' medico-veterinaria ove in godimento e nella misura prevista dall'art. 37; c) ai dirigenti medici e veterinari gia' di II livello di cui all'art. 43, commi 2 e 3, l'assegno personale ivi previsto alla lett. b) e' riassorbito; d) la retribuzione di posizione definita con le regole di cui all'art. 39. 7. Le aziende fanno fronte ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo congelando - in misura corrispondente alla spesa - le assunzioni per posti vacanti di dirigente , tenuto conto - per i dirigenti medici - del maggior numero di ore di lavoro effettuate per l'adeguamento del relativo orario.