ART. 44
        Soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito
                          ed altri rapporti

1.  I  rapporti  di  lavoro  a  tempo  definito ed altri similari dei
dirigenti  medici  gia'  di  I  e  II  livello  sono soppressi con le
modalita'  di  realizzazione  di cui ai seguenti commi anche per dare
completa  attuazione  agli artt. 42 e 72 del CCNL del 5 dicembre 1996
circa  la  riconduzione  di  tali  dirigenti medici ad un rapporto di
lavoro   unico   anche   per   quanto  attiene  l'orario  secondo  le
disposizioni degli artt. 16 e 17.

2.  Il  passaggio al rapporto unico - per i dirigenti del comma 1 che
abbiano  optato per il rapporto di lavoro esclusivo entro il 14 marzo
2000  -  e'  portato  a  termine  entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente contratto, attribuendo agli stessi:

a) il  trattamento  economico tabellare previsto per i corrispondenti
   dirigenti dall'art. 36 comma 4;

b) l'indennita'     integrativa     e    quella    di    specificita'
   medico-veterinaria nella misura prevista dall'art. 37;

c) ai  dirigenti gia' di II livello ai quali sia mantenuto l'incarico
   di  direzione  di  struttura complessa a seguito della verifica di
   cui  all'art.  30  l'indennita' di incarico prevista dall'art. 40,
   che  assorbe l'assegno personale dell'art. 43, comma 2. Per coloro
   che  avevano  optato  per il rapporto quinquennale e' mantenuto lo
   specifico trattamento in godimento.

d) l'indennita' di esclusivita' di rapporto nella misura spettante;

e) la  retribuzione  di posizione definita aziendalmente in relazione
   all'incarico affidato, nel rispetto dell'art. 39;

f) la retribuzione di risultato, ove spettante.

Peri  dirigenti gia' di II livello a tempo definito che non avessero
   optato  per  l'incarico  quinquennale  entro il 31 luglio 1999, si
   applica anche l'art. 30.

3. Il comma 2 si applica anche ai dirigenti veterinari gia' di I e II
   livello,  di  cui  all'art. 43, comma 1 lett. A) punto b), i quali
   abbiano  optato  per  l'esclusivita'  di  rapporto.  In  tal  caso
   l'indennita' prevista al punto c) del comma 2 per i dirigenti gia'
   di  II  livello  che  abbiano mantenuto l'incarico di direzione di
   struttura  complessa  ai  sensi  dell'art.  30  assorbe  l'assegno
   personale di cui all'art. 43, comma 3.

4. Il  comma 2 trova applicazione anche nei confronti degli ex medici
   condotti  ed  equiparati  di  cui  all'art. 70, comma 5 del CCNL 5
   dicembre  1996  che  alla data prevista del 14 marzo 2000, abbiano
   optato per il rapporto di lavoro esclusivo.

5. Per  i  dirigenti medici e veterinari dei commi precedenti che non
   abbiano  optato  per  il  rapporto di lavoro esclusivo entro il 14
   marzo  2000  -  il passaggio avviene con decorrenza dall'opzione -
   anche   successivamente   -  con  l'attribuzione  del  trattamento
   economico previsto dal comma 2 con esclusione della lettera c).

6. In  ogni  caso  la  trasformazione  del rapporto di lavoro avviene
   improrogabilmente  entro  il  1 dicembre 2001 anche per coloro che
   non  dovessero  optare  per  il rapporto esclusivo. In tale caso a
   detti dirigenti e' attribuito:

a) il  trattamento  economico tabellare previsto per i corrispondenti
   dirigenti dall'art. 36 comma 4;

b) l'indennita'     integrativa     e    quella    di    specificita'
   medico-veterinaria  ove  in  godimento  e  nella  misura  prevista
   dall'art. 37;

c) ai  dirigenti  medici  e  veterinari  gia'  di  II  livello di cui
   all'art.  43,  commi  2 e 3, l'assegno personale ivi previsto alla
   lett. b) e' riassorbito;

d) la  retribuzione  di  posizione  definita  con  le  regole  di cui
   all'art. 39.

7.  Le  aziende fanno fronte ai maggiori oneri derivanti dal presente
articolo  congelando  -  in  misura  corrispondente  alla  spesa - le
assunzioni  per  posti  vacanti  di  dirigente , tenuto conto - per i
dirigenti medici - del maggior numero di ore di lavoro effettuate per
l'adeguamento del relativo orario.