ART. 46 Trattamento economico fondamentale 1. Ai dirigenti di cui all'art. 36, comma 1, ivi compresi i dirigenti di ex II livello ad incarico quinquennale che abbiano optato per il rapporto di lavoro non esclusivo spettano: a) il trattamento economico tabellare dell'art. 36, comma 4; b) l'indennita' integrativa prevista dall'art. 37; c) per i dirigenti medici e veterinari gia' di II livello l'assegno personale previsto dall'art. 38, comma 1 e l'indennita' di specificita' medica del comma 2; d) le altre voci previste dall'art. 35 lettera A) ove spettanti. 2. Ai dirigenti di cui all'art. 43 comma 1 che non siano passati al rapporto unico ai sensi dell'art. 44 competono: a) il trattamento economico tabellare previsto dall'art. 43 commi 2 e 3; b) l'indennita' integrativa, in godimento e quella di specificita' medica prevista dalla tabella allegato 1 al CCNL 5 dicembre 1996 - secondo biennio economico 1996-1997 per i relativi rapporti di lavoro; c) per i dirigenti medici e veterinari gia' di II livello l'assegno personale previsto dall'art. 43 commi 2 e 3; d) le altre voci previste dall'art. 35 lettera A) ove spettanti. 3. All'atto della cessazione dal servizio, gli assegni di cui ai commi 1 e 2 lettera c), nella misura intera in ragione d'anno - confluiscono nel fondo dell'art. 50. Tale norma si applica anche per le risorse lasciate disponibili per posti resisi vacanti dall'1 gennaio 1998.