ART. 46
                 Trattamento economico fondamentale

1. Ai dirigenti di cui all'art. 36, comma 1, ivi compresi i dirigenti
di  ex  II livello ad incarico quinquennale che abbiano optato per il
rapporto di lavoro non esclusivo spettano:

a) il trattamento economico tabellare dell'art. 36, comma 4;
b) l'indennita' integrativa prevista dall'art. 37;
c) per  i  dirigenti medici e veterinari gia' di II livello l'assegno
   personale  previsto  dall'art.  38,  comma  1  e  l'indennita'  di
   specificita' medica del comma 2;
d) le altre voci previste dall'art. 35 lettera A) ove spettanti.

2.  Ai  dirigenti di cui all'art. 43 comma 1 che non siano passati al
rapporto unico ai sensi dell'art. 44 competono:

a) il trattamento economico tabellare previsto dall'art. 43 commi 2 e
   3;
b) l'indennita'  integrativa,  in  godimento e quella di specificita'
   medica prevista dalla tabella allegato 1 al CCNL 5 dicembre 1996 -
   secondo  biennio  economico  1996-1997  per i relativi rapporti di
   lavoro;
c) per  i  dirigenti medici e veterinari gia' di II livello l'assegno
   personale previsto dall'art. 43 commi 2 e 3;
d) le altre voci previste dall'art. 35 lettera A) ove spettanti.

3.  All'atto  della  cessazione  dal  servizio, gli assegni di cui ai
commi  1  e  2  lettera  c),  nella misura intera in ragione d'anno -
confluiscono  nel fondo dell'art. 50. Tale norma si applica anche per
le  risorse  lasciate  disponibili  per  posti  resisi vacanti dall'1
gennaio 1998.