ART. 47
              Retribuzione di posizione e di risultato

1.  La  retribuzione  di  posizione dei dirigenti medici e veterinari
gia'  di I e II livello, a rapporto di lavoro non esclusivo, e' cosi'
costituita:

a) componente  fissa come da tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996,
   II  biennio  economico 1996-1997, nella misura ridotta dall'art. 5
   dello  stesso contratto. Detta riduzione - ove l'opzione sia stata
   espressa  in  applicazione  del  d.lgs  229/1999,  decorre da tale
   ultima data;

b) parte  variabile  in  godimento ridotta del 50%. Tale riduzione si
   applica  anche  ai  dirigenti  indicati  nell'art.  44,  comma  6)
   limitatamente alla parte - eccedente il minimo contrattuale di cui
   alla  tabella  allegato  1  al  CCNL del 5 dicembre 1996 - secondo
   biennio   economico   1996-19971  -  eventualmente  ridefinita  in
   azienda.

2.  Per  la  componente  fissa della retribuzione di posizione, ferma
rimanendo  in  ogni  caso  la  riduzione di cui al comma 1, lett. a),
valgono le salvaguardie previste dall'art. 39.

3.  Ai  dirigenti  medici e veterinari gia' di II livello ad incarico
quinquennale  di  cui agli artt. 44 commi 5 e 6 e 45 non compete piu'
lo  specifico  trattamento economico attribuito ai sensi dell'art. 58
del CCNL 5 dicembre 1996.

4. Ai dirigenti del comma 1 non spetta la retribuzione di risultato.

5.  La  riduzione  di  cui  al comma 1, lett. b) e quella del comma 4
decorrono  dal 1 luglio 1999. Quella del comma 3 decorre dal 1 luglio
2000.

6.  Le  risorse  relative  alle  riduzioni  previste  dai commi 1 e 4
concorrono  al  finanziamento  dell'indennita' di esclusivita' di cui
all'art.  42  e, pertanto, i fondi di provenienza delle voci citate -
art.  50  e  52  -  sono conseguentemente ridotti di pari importo. Le
risorse del comma 3 confluiscono nel fondo di cui all'art. 50.

7.  Le  aziende  provvederanno  al recupero delle competenze non piu'
spettanti  ai  dirigenti  a  rapporto  di  lavoro non esclusivo dal 1
luglio  1999  mediante gli opportuni conguagli con gli incrementi del
presente  contratto.  Esclusivamente  per  lo  specifico  trattamento
economico  e' consentita l'eventuale rateizzazione in non piu' di sei
soluzioni mensili.