ART. 47 Retribuzione di posizione e di risultato 1. La retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari gia' di I e II livello, a rapporto di lavoro non esclusivo, e' cosi' costituita: a) componente fissa come da tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996-1997, nella misura ridotta dall'art. 5 dello stesso contratto. Detta riduzione - ove l'opzione sia stata espressa in applicazione del d.lgs 229/1999, decorre da tale ultima data; b) parte variabile in godimento ridotta del 50%. Tale riduzione si applica anche ai dirigenti indicati nell'art. 44, comma 6) limitatamente alla parte - eccedente il minimo contrattuale di cui alla tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 - secondo biennio economico 1996-19971 - eventualmente ridefinita in azienda. 2. Per la componente fissa della retribuzione di posizione, ferma rimanendo in ogni caso la riduzione di cui al comma 1, lett. a), valgono le salvaguardie previste dall'art. 39. 3. Ai dirigenti medici e veterinari gia' di II livello ad incarico quinquennale di cui agli artt. 44 commi 5 e 6 e 45 non compete piu' lo specifico trattamento economico attribuito ai sensi dell'art. 58 del CCNL 5 dicembre 1996. 4. Ai dirigenti del comma 1 non spetta la retribuzione di risultato. 5. La riduzione di cui al comma 1, lett. b) e quella del comma 4 decorrono dal 1 luglio 1999. Quella del comma 3 decorre dal 1 luglio 2000. 6. Le risorse relative alle riduzioni previste dai commi 1 e 4 concorrono al finanziamento dell'indennita' di esclusivita' di cui all'art. 42 e, pertanto, i fondi di provenienza delle voci citate - art. 50 e 52 - sono conseguentemente ridotti di pari importo. Le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo di cui all'art. 50. 7. Le aziende provvederanno al recupero delle competenze non piu' spettanti ai dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo dal 1 luglio 1999 mediante gli opportuni conguagli con gli incrementi del presente contratto. Esclusivamente per lo specifico trattamento economico e' consentita l'eventuale rateizzazione in non piu' di sei soluzioni mensili.