ART. 48 Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca dell'opzione per l'attivita' libero professionale extramuraria 1. Al dirigente che al 31 dicembre dell'anno precedente abbia revocato l'opzione per l'esercizio dell'attivita' libero professionale extramuraria compete il trattamento economico previsto dall'art. 44, comma 5, con decorrenza dal 1 gennaio successivo. 2. La retribuzione di posizione e' ridefinibile sulla base dell'incarico successivamente conferito al dirigente con le procedure di cui all'art. 28, e per quello di direzione di struttura complessa, con le procedure previste dal DPR. 484/1997. Nelle more rimane determinata nella misura in godimento. 3. Al dirigente e' riconosciuta la retribuzione di risultato. Nel primo anno dal rientro essa e' determinata a consuntivo.