ART. 48
 Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca dell'opzione
          per l'attivita' libero professionale extramuraria

1.  Al  dirigente  che  al  31  dicembre  dell'anno  precedente abbia
revocato    l'opzione    per    l'esercizio   dell'attivita'   libero
professionale  extramuraria compete il trattamento economico previsto
dall'art. 44, comma 5, con decorrenza dal 1 gennaio successivo.

2.   La   retribuzione   di  posizione  e'  ridefinibile  sulla  base
dell'incarico successivamente conferito al dirigente con le procedure
di cui all'art. 28, e per quello di direzione di struttura complessa,
con  le  procedure  previste  dal  DPR.  484/1997.  Nelle more rimane
determinata nella misura in godimento.

3.  Al  dirigente  e'  riconosciuta la retribuzione di risultato. Nel
primo anno dal rientro essa e' determinata a consuntivo.